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CANI E GATTI “IN GARANZIA”, LO DICE LA CASSAZIONE: SI PUÒ APPLICARE CODICE DEL CONSUMO

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“L’animale domestico è un bene di consumo e si applica il Codice del Consumo”. Anche se una definizione di questo tipo in riferimento ai nostri amici a quattro zampe, la Corte di Cassazione ha stabilito che anche per l’acquisto degli animali da compagnia si può far ricorso ad una forma di diritto di garanzia. La Corte è arrivata a questa decisione, attraverso un iter argomentativo molto accurato che considera l’animale un bene in senso giuridico, il compratore, un consumatore e venditore, colui che nell’esercizio del commercio vende un animale da compagnia.

 

La decisione ha esaminato il caso di un cane di razza, in particolare un Pinscher, che successivamente alla vendita (oltre un anno dopo), tramite una tac, si era scoperto fosse affetto da una grave cardiopatia congenita. Il compratore si era così rivolto al venditore per ottenere una parziale restituzione del prezzo e il risarcimento del danno.

In primo grado la domanda era stata respinta e poi la sentenza era stata confermata in appello perchè la denuncia del vizio era intervenuta tardivamente, oltre gli otto giorni dalla scoperta, previsti dal Codice Civile. Il compratore aveva così presentato ricorso in Cassazione invocando l’applicabilità degli artt. 128 ss., e art. 132 ss., del Codice del Consumo, dove il termine di decadenza per la denuncia dei vizi per il “bene di consumo” viene fissato in due mesi dalla scoperta del “difetto”: in questo caso di una malattia preesistente alla vendita del cucciolo.

Insomma in parole povere, se si acquistano animali da compagnia o d’affezione e se si è un consumatore, la denuncia della malattia può essere fatta entro due mesi dalla scoperta, entro due anni dall’acquisto: questo significa che se ci si accorgete che il cucciolo acquistato presenta una malattia che si rivela preesistente alla vendita è possibile avvalervi delle norme sulla garanzia come qualsiasi altro privato che acquista un prodotto, inviando una raccomandata al venditore che illustri la malattia del cucciolo, (magari allegando il certificato del medico) e chiedendo il rimedio che si ritiene più opportuno, in particolare, trattandosi probabilmente di un animale di cui vi siete affezionati, una riduzione del prezzo e un risarcimento del danno (ma potreste anche chiedere eventualmente, la risoluzione del contratto).