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CALPESTO (ACCIDENTALMENTE) LA CODA DEL CANE E MI MORDE, DI CHI È LA COLPA?

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Un bambino passa con la ruota della bicicletta sopra alla coda del cane, procurandogli dolore. Il cane reagisce e morde il bambino a una gamba. La proprietaria del cane viene denunciata e il Giudice di Pace la condanna per il reato di lesioni derivanti dalla omessa custodia del proprio animale (art. 672 c.p.).

Ma la signora si rivolge alla Corte di Cassazione, per approfondire lo svolgimento dei fatti e capire se la sua responsabilità sussistesse davvero.

Il cane, infatti, era tenuto al guinzaglio e non c’era obbligo di museruola. Soprattutto, aveva reagito dopo che la bicicletta gli era passata sulla coda.

La Corte di Cassazione analizza il caso e conferma la necessità di tenere in considerazione che l’incidente fosse stato provocato dal comportamento imprudente del bambino e anche che il cane non fosse libero, ma assicurato al guinzaglio.

 

Valutazioni che il Giudice di Pace non aveva fatto. Quindi annulla la condanna e rimanda il caso a un nuovo giudice, perché lo analizzi meglio (Cass. Pen. sentenza 50562/2019).

Esistono diverse forme di responsabilità

Questa vicenda consente di evidenziare che la responsabilità penale del proprietario di un animale (che deriva da vicende come questa, in cui un cane ha causato lesioni personali) si differenzia da quella civile, perché in quest’ultimo caso è sufficiente “presumerla” (fino a prova contraria), mentre se si deve valutare una condanna penale, la responsabilità deve sempre essere accertata, studiando tutti gli elementi a disposizione.

La “prova contraria” che consente di svincolarsi dalla responsabilità civile (art. 2052 c.c. Danno cagionato da animali) può essere fornita dimostrando che sia intervenuto un caso fortuito.

Il problema potrebbe anche essere dipeso da un terzo o accaduto per colpa di chi ha subito il danno, nel qual caso la sua responsabilità potrebbe concorrere con quella di chi aveva il governo dell’animale.

Per confermare una responsabilità penale, invece, “occorre accertare in positivo la colpa dell’imputato”, come precisa la Cassazione.

Bisogna esaminare tutti gli elementi

In precedenza, altre sentenze emesse in casi analoghi avevano espresso un parere diverso, ritenendo ininfluente il fatto che un cane avesse morso perché gli era stata pestata accidentalmente la coda.

La reazione dell’animale era stata, infatti, considerata un evento che il proprietario avrebbe dovuto ritenere prevedibile e, soprattutto, che avrebbe dovuto scongiurare.

In questo caso della bicicletta passata sopra la coda, però, i giudici non si sono fermati a considerare solo il danno causato dal cane, ma hanno stabilito che è importante valutare con attenzione tutti i fatti che hanno contribuito a scatenare la reazione dell’animale.

Questa potrebbe, infatti, essere considerata un “caso fortuito” e, in quanto tale, il proprietario non ne sarebbe responsabile.

Non sappiamo se, in prossimi processi, i giudici la penseranno ancora in questo modo.

Tuttavia, sembra importante rilevare che è stato stabilito questo precedente, perché, in fondo, significa che gli animali non devono essere considerati come puri meccanismi e che le loro reazioni hanno alla base sensibilità e consapevolezza di sé e non la terza legge della dinamica!

Leggi a riguardo Il cane a spasso: quali sono le leggi da rispettare?

Articolo realizzata in collaborazione con il portale animalidacompagnia.it 

Autore: Paola Fossati (animalidacompagnia.it)