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BONUS BEBÈ: NUOVE ISTRUZIONI

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Per nascite, adozioni o affidamenti avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 15 marzo 2019, il termine delle domande slitta al 13 giugno 2019.
Bonus bebè. L’INPS ha fornito nuove istruzioni sull’assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) che la Legge di Bilancio 2019 ha esteso ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 prevedendo la riduzione della durata del bonus da 3 anni a 1 anno e una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo.

Nascite e adozioni 2019, valgono le vecchie regole. Alla nuova estensione si applicano i principi già applicati negli anni passati:
– corresponsione dell’assegno, su domanda, a carico dell’INPS;
– status giuridico dei richiedenti (residenza in Italia del genitore richiedente e convivenza con il minore);
– importo dell’assegno da 80 a 160 euro mensili in base al valore dell’ISEE rispettivamente non superiore alle soglie di 25.000 e 7.000 euro annui (salvo il caso in cui non venga applicata la maggiorazione del 20%);
– termini di presentazione della domanda (90 giorni dall’evento) e decorrenza della prestazione dalla data dell’evento se la domanda è tempestiva; in caso di domanda tardiva la prestazione decorre dalla data di presentazione della domanda;
– pagamento mensile dell’assegno;
– normative collegate (ad esempio, disciplina dell’affidamento temporaneo).
Maggiorazione del 20%, criteri e condizioni. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019, l’assegno è aumentato del 20% a condizione che:
– sia rispettato il requisito della convivenza tra il figlio e il genitore richiedente;
– il “primo figlio” del genitore richiedente deve risiedere e convivere con il genitore richiedente. In caso contrario, non si considerano né come “primi figli” né come “figlio successivo al primo” i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo.
In caso di parto gemellare avvenuto nello stesso giorno del 2019:
– se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (ad esempio, nascita di tre gemelli nel 2019, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta per il secondo e per il terzo nato in ordine cronologico);
– se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione spetta per tutti i gemelli.
In caso di adozione plurima, ossia adozione di minorenni avvenuta nello stesso giorno del 2019:
– se si tratta di un primo evento, la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (ad esempio, adozione di tre minorenni il 7 maggio 2019, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo per il secondo e per il terzo nato in ordine cronologico). Se si tratta di adozione plurima di gemelli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente (ad esempio, adozione di tre gemelli il 7 maggio 2019, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo per due dei tre gemelli adottati, a scelta del richiedente);
– se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato, anche in caso di adozione di gemelli (ad esempio, adozione di tre minorenni il 7 maggio 2019, se il richiedente ha altri figli, la maggiorazione spetta per tutti e tre i minorenni adottati).
Dichiarazione Sostitutiva Unica prima dell’ISEE. Per poter richiedere l’assegno deve essere presentata, preliminarmente, una DSU, dove siano ricompresi nel nucleo familiare anche i dati del figlio per il quale si chiede il beneficio. La DSU consente all’INPS di rilasciare l’attestazione contenente l’ISEE minorenni del bambino e di conseguenza di stabilire il diritto e la misura della prestazione. Pertanto, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU che, sebbene in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita o dell’ingresso in famiglia del figlio (es. in caso di DSU presentata a gennaio 2019 e nascita del bambino a marzo 2019, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU presentata a gennaio, ma occorre presentarne un’altra nella quale sia incluso il minore per il quale si richiede il beneficio ed a seguire presentare la domanda di assegno).
Periodo transitorio: termini più lunghi per gli eventi dal 1° gennaio 2019 al 15 marzo 2019. Per le nascite, adozioni o affidamenti avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 15 marzo 2019, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 15 marzo 2019. Pertanto, per dette domande, il termine di 90 giorni per la presentazione scade il 13 giugno 2019. Resta fermo che, per tali eventi, le domande di assegno possono essere presentate tardivamente, ossia oltre il 13 giugno 2019; in tale caso l’assegno, ove spettante, decorre dalla data di presentazione della domanda.
Misura e durata dell’assegno. L’importo dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE minorenni:
– se inferiore a 25.000 euro annui, l’importo ammonta a 80 euro al mese per un massimo di 12 mesi (960 euro annui); se è applicata la maggiorazione l’assegno è di 96 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.152 euro annui);
– se inferiore a 7.000 euro annui, l’importo ammonta a 160 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.920 euro annui); se è applicata la maggiorazione l’assegno è di 192 euro al mese per un massimo di 12 mesi (2.304 euro annui).