Nei casi di ritardi nella fatturazione delle bollette del gas, per responsabilità del venditore o del distributore, dal 1° gennaio 2019, il cliente potrà eccepire la prescrizione andando a pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni. Questo è quanto si evince dal comunicato stampa dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
La prescrizione. Per le bollette del gas, nelle ipotesi di ritardi nella fatturazione (per cause imputabili al venditore o distributore), a partire dal 1° gennaio 2019 il cliente potrà eccepire la prescrizione e pagare così solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni.
Inoltre, sottolinea l’Autorità che «i venditori saranno tenuti a emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni. In alternativa tali importi dovranno essere evidenziati in maniera chiara e comprensibile nella fattura contenente anche gli importi per consumi più recenti di 2 anni». L’obiettivo è quello di informare il cliente della possibilità di non pagare l’ammontare di tali importi «mediante una pagina iniziale aggiuntiva contenente un format (disponibile anche sul proprio sito e presso eventuali sportelli fisici) di pronto utilizzo per eccepire la prescrizione, nonché indicare un recapito postale o fax e una mail a cui inviare tale comunicazione».
Gli importi oggetto di prescrizione dovranno essere automaticamente esclusi dai pagamenti nel caso fosse stata scelta la domiciliazione bancaria o postale o su carta di credito.
Nel caso in cui, invece, il venditore non sia direttamente responsabile del ritardo di fatturazione degli importi risalenti a più di 2 anni, dovrà assolvere obblighi informativi specifici volti a consentire comunque al cliente di comunicare la volontà di eccepire la prescrizione.
Infine è doveroso ricordare che dallo scorso 1° marzo, la riduzione della prescrizione da 5 a 2 anni era già prevista per le forniture elettriche, in attuazione della legge di bilancio 2018.