Non si possono applicare supplementi per l’uso di carte di credito o di debito. Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni, l’Antitrust ribadisce oggi in una comunicazione pubblicata sul proprio sito che il sovrapprezzo per l’uso di specifici sistemi di pagamento è sempre vietato, e costituisce una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo. La comunicazione è stata inviata alle associazioni di categoria dei piccoli esercizi commerciali.
“L’Autorità – si legge nella comunicazione – ha ricevuto segnalazioni riguardanti l’applicazione di un supplemento di prezzo per l’acquisto di vari beni e servizi (quali biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico, servizi di lavanderia, bevande e alimenti) mediante carta di credito / debito, presso esercizi commerciali anche di piccola dimensione, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Inoltre, sono pervenute diverse segnalazioni riguardanti l’applicazione da parte di tabaccai di un sovrapprezzo (spesso pari a 1€) in occasione dell’acquisto con carta di debito/credito di sigarette, marche da bollo, biglietti per trasporti pubblici.”. In diverse occasioni l’Antitrust ha ribadito che “l’applicazione di supplementi per l’uso di uno specifico strumento di pagamento costituisce una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, il quale stabilisce che i venditori di beni e servizi ai consumatori finali “non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti”.
Il divieto di imporre spese aggiuntive è ribadito dalla normativa europea, (UE 2015/2366 sui servizi di pagamento nel mercato interno, recepita in Italia dal decreto legislativo 15 dicembre 2017 n 218) e in applicazione di queste norme “i venditori di beni e servizi al dettaglio non possono dunque applicare supplementi sul prezzo dei beni o servizi venduti nei confronti di coloro che utilizzino, per effettuare i propri pagamenti, strumenti quali ad esempio carte di credito o di debito, qualsiasi sia l’emittente della carta”. In diversi settori l’Antitrust nel tempo ha deciso sanzioni: nel trasporto aereo, nei confronti di compagnie aeree che applicavano un supplemento per i pagamento con carta di credito dei biglietti comprati online; nella vendita di energia e gas; nella vendita online di servizi di viaggio, per cui alcune agenzie sono state sanzionate per aver richiesto il pagamento di supplementi per l’acquisto online dei propri servizi mediante carte di credito.
Il divieto, conclude l’Antitrust, “si applica a tutti gli esercenti commerciali, ivi inclusi i dettaglianti specializzati, anche di piccola dimensione (tabaccai, ferramenta, lavanderie, macellerie, frutterie)”.
“Bene il richiamo dell’Antitrust. Ma non basta più la moral suasion, servono sanzioni – commenta di fronte al provvedimento Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori – Non è accettabile che alcuni tabaccai facciano pagare un sovrapprezzo di 1 euro per l’acquisto di sigarette o marche da bollo per il solo fatto che si usa la carta di credito. Potevamo accettare un margine di tolleranza non appena entrata in vigore la legge, ma il decreto legislativo n. 218/2017 è stato pubblicato in Gazzetta nel lontano 13 gennaio 2018. Di tempo, insomma, per adeguarsi e conoscerlo ne è passato fin troppo. Qui si tratta di furbetti del quartierino, e ai furbetti, purtroppo, non bastano gli inviti”.