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AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

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La domanda dei consumatori: sono sposato in separazione dei beni e nel 2013 ho acquistato (senza mutuo) con agevolazione prima casa un appartamento in Piemonte in comproprietà al 50% con mia moglie e nel quale risiediamo.

Se acquistassi un altro appartamento in Liguria e vi trasferissi la residenza entro un anno, potrei usufruire nuovamente delle agevolazioni prima casa (interessi passivi, spese notaio detraibili e imposta al 4%)? Rischierei qualche sanzione relativa all’ appartamento acquistato nel 2013?

 

La risposta di Gianluca Timpone, dottore commercialista.

Per rispondere compiutamente al quesito giova ricordare che per beneficiare delle agevolazioni prima casa, che consentono di pagare il 2% dell’imposta di registro sul valore determinato sulle risultanza catastali, sarà necessario rispettare i seguenti requisiti:

  • Per poter richiedere il bonus prima casa nel 2018 non possedere abitazioni in tutto il territorio nazionale per i quali si è fruito delle agevolazioni, oppure venderle entro 1 anno;
  • non essere proprietario di abitazione nello stesso Comune in cui si richiedono le agevolazioni per l’acquisto della prima casa;
  • essere residente nel Comune in cui si acquista casa o stabilirvi la residenza in 18 mesi dall’acquisto agevolato, ovvero dimostrare che la propria sede di lavoro è situata nel suddetto Comune;
  • non essere titolare di diritto d’uso, usufrutto o abitazione di altro immobile nello stesso Comune in cui si richiede l’agevolazione sull’acquisto della prima casa.

Fatta questa breve premessa, per la questione prospettata dal nostro gentile lettore, il bonus con le relative agevolazioni potrà essere nuovamente utilizzato, tenendo però presente come vincolo la vendita dell’immobile precedentemente posseduto entro 12 mesi dal nuovo acquisto pena la corresponsione dell’imposta di imposta di registro, ipotecaria e catastale ridotte a seguito dell’applicazione delle agevolazioni ivi previste, maggiorate da sanzioni ed interessi.