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ROTTURA SUPERFICIALE DELL’ASFALTO: NIENTE RISARCIMENTO PER LA CADUTA

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Esclusa dai giudici ogni responsabilità del Comune. Decisiva la constatazione che l’anomalia del manto stradale fosse avvistabile e quindi facilmente evitabile. Evidenti, quindi, le colpe della donna, che si è mostrata disattenta nella propria passeggiata.

 

La rottura superficiale dell’asfalto può essere tranquillamente evitata, prestando la dovuta attenzione alla propria passeggiata. Applicando questo principio, i giudici del ‘Palazzaccio’ hanno respinto la richiesta di risarcimento avanzata da una donna nei confronti di un Comune siciliano. Impossibile, in sostanza, addebitare la caduta da lei subita a una presunta colpa dell’ente locale (Cassazione, ordinanza n. 17324, sez. VI Civile – 3).

Condizioni. Decisiva la ricostruzione dell’episodio, verificatosi lungo «una pubblica via nel territorio» del Comune siciliano.

Secondo la donna, il capitombolo è stato provocato da «una buca non segnalata». Questa visione è ritenuta corretta dai giudici del Tribunale, che condannano l’ente locale a versare oltre 21mila euro come «risarcimento» per i danni subiti dalla vittima della caduta.

Di parere opposto, invece, sono i giudici della Corte d’appello, che addebitano alla donna ogni responsabilità per la disavventura.

Nello specifico, viene evidenziato che «sul luogo dell’incidente non sussisteva alcuna insidia, posto che vi era solo una scarificazione dell’asfalto» – cioè solo una rottura superficiale – e «non una buca» vera e propria. In aggiunta, poi, viene osservato che «la caduta era avvenuta alle ore 8 del mattino, in condizioni di perfetta visibilità».

Ciò spinge i Giudici d’Appello a ritenere che «la donna era perfettamente consapevole – ovvero avrebbe potuto esserlo con l’ordinaria diligenza – delle condizioni difficoltose di percorrenza» di quel tratto di strada, e ad affermare, di conseguenza, che «l’evento dannoso è stato determinato in via esclusiva dalla condotta» da lei tenuta.

Questa valutazione è ritenuta corretta e condivisa ora dalla Corte di Cassazione, che respinge perciò definitivamente la richiesta di risarcimento presentata dalla donna nei confronti del Comune.
Nessun dubbio, quindi, anche per i Giudici del Palazzaccio, sul fatto che «il comportamento normalmente diligente da parte della donna avrebbe evitato il fatto dannoso». E ciò significa che non vi sono i presupposti per ritenere connessi «l’anomalia presente sul manto stradale» e la «caduta» subita dalla donna.