Il reintegro dei punti della patente decorre dalla data di rilascio dell’attestazione di frequenza del corso di recupero, essendo irrilevante il fatto di aver concluso la frequenza del numero minimo di ore di recupero prima dell’azzeramento totale dei punti.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5874/18, depositata il 12 marzo.
Il caso. Il Tribunale di Udine confermava la pronuncia del Giudice di Pace di rigetto del ricorso avverso un provvedimento di revisione della patente di guida per perdita totale dei punti. In particolare la decisione si basava sul fatto che il provvedimento era esente da vizi in quanto il corso di recupero punti iniziato dall’opponente quando il suo saldo punto era ancora 12, essendo però egli a conoscenza di ulteriori contestazioni nel frattempo, si era concluso dopo l’azzeramento completo dei punti.
La sentenza viene dunque impugnata in Cassazione.
Possibilità di ripristino dei punti. Il Collegio coglie l’occasione per ribadire che il reintegro dei punti della patente decorre dalla data di rilascio dell’attestazione di frequenza del corso di recupero, essendo irrilevante la circostanza invocata dal ricorrente di aver concluso la frequenza del numero minimo di ore di recupero prima dell’azzeramento totale dei punti.
Risulta invece fondata l’ulteriore doglianza con cui il ricorrente rileva che una precedente sentenza del Giudice di Pace aveva disposto l’annullamento della comunicazione di azzeramento dei punti, senza però nulla statuire in ordine alla reintegrabilità dei punti. I giudici territoriali hanno omesso l’esame della questione, vizio che assorbe l’ulteriore motivo di ricorso concernente il rapporto tra il provvedimento di comunicazione delle variazioni di punteggio ed il provvedimento di revisione della patente.
La Corte accoglie in conclusione la doglianza e cassa la sentenza impugnata con rinvio limitatamente all’esame del giudicato esterno.