Il volo ritarda di oltre tre ore per il danneggiamento di uno pneumatico sulla pista. Il tutto dovuto a un corpo estraneo, una vite. Il rimborso al passeggero va pagato? Per la Corte di giustizia dell’Unione europea, si tratta di una circostanza eccezionale ma la compagnia aerea deve pagare se non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il ritardo.
Un vettore aereo, spiega la Corte, è tenuto a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri per un ritardo di durata pari o superiore a tre ore in caso di danneggiamento di uno pneumatico dell’aeromobile dovuto alla presenza di una vite sulla pista di decollo o di atterraggio soltanto qualora non si sia avvalso di tutti i mezzi di cui dispone per limitare il ritardo del volo. La questione riguarda dunque l’eccezionalità dell’evento – sì, è eccezionale – ma anche l’impegno della compagnia a mettere in campo tutti i mezzi di cui dispone per evitare un ritardo prolungato.
La pronuncia scaturisce da una controversia fra un passeggero e la compagnia Germanwings in merito a una richiesta di compensazione pecuniaria per il ritardo subìto in occasione di un volo operato da quest’ultimo. Il cittadino aveva prenotato con Germanwings, un volo con partenza da Dublino (Irlanda) e destinazione Düsseldorf (Germania), fatto però con un ritardo all’arrivo di tre ore e ventotto minuti.
Germanwings ha respinto la richiesta di compensazione pecuniaria del viaggiatore con la motivazione che il ritardo del volo in questione era dovuto al danneggiamento di uno pneumatico dell’aereo causato dalla presenza di una vite sulla pista di decollo o di atterraggio, circostanza questa che doveva essere qualificata come eccezionale ai sensi del regolamento dell’Unione sui diritti dei passeggeri e che la esonerava dal suo obbligo di compensazione pecuniaria previsto dal regolamento.
La questione è arrivata davanti alla Corte di Giustizia della Ue. Oggi la Corte dichiara che il vettore aereo “non è obbligato a pagare una compensazione pecuniaria ai passeggeri se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all’arrivo sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare” e, in tal caso, se può dinostrare di “aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione o il ritardo prolungato del volo in questione”.
Per la Corte, dunque, possono essere qualificati come circostanze eccezionali, ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, “gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non siano inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggano all’effettivo controllo di quest’ultimo”. In questo contesto, il guasto di uno pneumatico causato solo dalla collisione con un oggetto estraneo presente sulla pista dell’aeroporto sfugge al controllo della compagnia e quindi rappresenta una circostanza eccezionale.
Ma, prosegue la Corte, “per essere esonerato dal suo obbligo di compensazione ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri, il vettore aereo ha altresì l’onere di dimostrare di essersi avvalso di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che la sostituzione dello pneumatico danneggiato da un oggetto estraneo presente sulla pista di un aeroporto comportasse il ritardo prolungato del volo in questione”. A questo proposito la Corte osserva che “i vettori aerei, in tutti gli aeroporti da essi serviti, possono disporre di contratti per la sostituzione di pneumatici che garantiscono loro un trattamento prioritario”.