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VIDEO PRIVATI: FANNO PROVA IN GIUDIZIO

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di Lucia Izzo

Sono legittime e pienamente utilizzabili le videoriprese eseguite da privati attraverso telecamere esterne installate sulla loro proprietà che consentono di captare ciò che accade nell’ingresso, nel cortile e sui balconi del domicilio di terzi.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sez. IV Penale, nella sentenza n. 39293/2018 accogliendo il ricorso del Procuratore Generale contro la sentenza che aveva assolto l’imputato per non aver commesso il fatto.

 

Nel dettaglio, l’imputato era accusato dei reati di cui agli artt. 590, commi 1 e 3, c.p. e 140, 141, 158, 191 del Codice della Strada. Il P.M. deduce a sostegno del ricorso, tra l’altro, l’errata valutazione della prova da parte del giudice a quo.

Nel corso del giudizio, infatti, l’imputato aveva negato il fatto sostenendo non essersi trovato a Muro Leccese, luogo di consumazione del reato, bensì a Gallipoli dove era rimasto in panne con il suo furgone. Sempre nel corso del processo, tuttavia, veniva acquisito un video in cui si vedeva l’imputato alla guida dell’anzidetto furgone proprio in Muro Leccese.

La ripresa era stata effettuata dalle telecamere collocate all’interno dell’abitazione della persona offesa che riprendevano la pubblica piazza antistante il suo studio-abitazione. Ciononostante, il Giudice a quo aveva negato valenza probatoria ai video ritenendo non sussistente alcuna certezza in ordine alla data delle riprese e giungendo persino ad ipotizzare che la data stessa sarebbe potuta essere stata appositamente apposta.

Tuttavia, proprio per accertare l’autenticità il P.M. aveva richiesto una consulenza tecnica che il giudice stesso aveva negato. Ancora, lamenta il ricorrente, nonostante l’efficacia probatoria del video dimostrante la falsità di quanto sostenuto dall’imputato, il giudice lo aveva assolto sulla base della sola deposizione di un teste.

Video privati: utilizzabili le riprese delle telecamere esterne

Gli Ermellini concordano con la conclusione del Procuratore, ritenendo errata la sentenza impugnata poiché la sua motivazione risulta insuperabilmente contrastata dalle riprese-video e dei fermo-immagine, del tutto legittime e pienamente utilizzabili.

La motivazione della impugnata sentenza si appalesa meramente apparente, illogica, e viziata da travisamento delle risultanze probatorie. In particolare, del tutto apodittici, e quindi sostanzialmente integranti carenza di motivazione, sono gli assunti in ordine alla valenza probatoria delle videoriprese, con i relativi fotogrammi, acquisite in sede dibattimentale.

L’asserita mancanza di certezza in ordine alla data in cui le stesse sono state effettuate, con l’allusione a una data fittiziamente apposta, e l’assunto che le telecamere esterne fossero state installate in data successiva rispetto ai fatti, costituiscono affermazioni del tutto avulse da alcun accertamento (che pure era stato richiesto e offerto).

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo in più occasioni, rammentano i giudici, di puntualizzare come, in tema di prova atipica, siano legittime e pienamente utilizzabili, senza alcuna necessità di autorizzazione dell’autorità giudiziaria, le videoriprese eseguite da privati mediante telecamera esterna installata sulla loro proprietà, che consentono di captare ciò che accade nell’ingresso, nel cortile e sui balconi del domicilio di terzi.

Questi, rispetto alle azioni che ivi si compiono, non possono vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza, trattandosi di luoghi, che, pur essendo di privata dimora, sono liberamente visibili dall’esterno, senza ricorrere a particolari accorgimenti (cfr. Cass. n. 46786 /2014).

Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie ove la videocamera riprendeva la pubblica piazza antistante lo studio-abitazione della persona offesa. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata annullata con rinvio.