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VIAGGI CHE SALTANO, VOLI ANNULLATI, SPETTACOLI CANCELLATI. CORONAVIRUS, IL PUNTO SUI DIRITTI DEI CONSUMATORI

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Quali diritti per i viaggiatori costretti a rinunciare a un viaggio o per chi non può seguire eventi, concerti e partite di calcio? Il punto di ECC Net e dell’Unione Nazionale Consumatori

Viaggi che saltano, perché annullati dalle autorità oppure perché si decide che è meglio non partire. Concerti e spettacoli teatrali annullati, partite di calcio rimandate, voli che non si possono fare. Quali sono i diritti dei viaggiatori e dei consumatori in epoca di coronavirus?

Alla domanda provano a dare una risposta le associazioni dei consumatori. Un discrimine in effetti c’è. Un conto è un viaggio che salta perché non ci si può più recare nella meta di destinazione. Un conto è la rinuncia individuale, fatta perché si reputa meglio non partire: se un passeggero rinuncia a un volo che non è stato cancellato da nessuno, non c’è rimborso. Ecco comunque le indicazioni che arrivano dall’ECC Net e dall’Unione nazionale consumatori.

 

ECC NET: Coronavirus, quali diritti per i viaggiatori?

Le restrizioni della circolazione si abbattono su vacanze programmate e semplici viaggi fuori porta.

«In questi giorni riceviamo numerose richieste di informazioni da parte di consumatori che sono stati costretti ad annullare viaggi e soggiorni o che semplicemente hanno scelto di rinunciarvi a causa dell’emergenza Coronavirus – dice Maria Pisanò, Direttore del Centro Europeo Consumatori Italia – I consumatori ci chiedono come recuperare i soldi spesi per viaggi di cui non potranno usufruire, ma è importante in primo luogo comprendere che ogni situazione deve essere valutata a sé, poiché le misure adottate a livello nazionale e  internazionale non sono uniformi e ciò incide fortemente sui rimedi esperibili dai viaggiatori per recuperare quanto versato».

Se si è costretti a rinunciare al viaggio

Una prima distinzione da fare è quella fra consumatori costretti a rinunciare al viaggio per espresso provvedimento delle autorità competenti e consumatori che, in via precauzionale, hanno deciso autonomamente di rinunciare.

Nel primo caso, nell’eventualità di voli o trasporti annullati, il passeggero ha avere diritto a ricevere il rimborso del prezzo del trasporto: sebbene la normativa europea non preveda espressamente questa eventualità specifica di emergenza sanitaria, non avendo usufruito del servizio per una causa indipendente dalla propria volontà, il passeggero non dovrebbe avere alcun problema ad ottenere il rimborso di quanto versato.

Nell’ipotesi in cui il consumatore abbia acquistato un pacchetto turistico che preveda un soggiorno in territori soggetti a limitazioni per motivi di sicurezza, è possibile richiamare la disciplina sui pacchetti turistici e servizi turistici collegati che prevede espressamente il diritto del viaggiatore a risolvere il contratto in caso di circostanze inevitabili e straordinarie, quali appunto epidemie, se tali eventi incidono sul godimento della propria vacanza o impediscono il raggiungimento del luogo di destinazione.

Se si rinuncia al viaggio ma non ci sono divieti

Se invece il consumatore decide, nonostante l’assenza di espressi divieti, di rinunciare al viaggio o al soggiorno, il rimborso del prezzo versato potrebbe non essere garantito.

Se il biglietto è stato acquistato con tariffa rimborsabile, la restituzione del prezzo è dovuta in accordo a quanto previsto nelle condizioni di vendita del biglietto. In caso di rinuncia volontaria ad un volo, il passeggero ha diritto al rimborso delle tasse aeroportuali purché la rinuncia sia effettuata prima delle operazioni di check-in. Se la normativa prevede, in caso di cancellazione del servizio di trasporto indipendente dalla volontà del passeggero, la corresponsione di una compensazione pecuniaria o comunque di un indennizzo in denaro, in queste circostanze tale compensazione/indennizzo non sono dovuti. La normativa infatti esime i vettori dalla corresponsione di somme di denaro a titolo di compensazione laddove la cancellazione del viaggio sia dovuta a circostanze eccezionali, quali emergenze sanitarie o rischi per la sicurezza.

Infine, nel caso in cui si rinunci volontariamente ad un soggiorno presso una struttura collocata in un territorio nel quale nessuna emergenza è stata dichiarata e nessuna restrizione è stata adottata, sarà possibile cancellare il soggiorno stesso in accordo a quanto previsto dalle condizioni di prenotazione.

UNC: ecco i diritti dei consumatori

L’Unione Nazionale Consumatori riporta una casistica, dalle partite di calcio all’annullamento di viaggi ed eventi, regolati da una serie di diritti per i consumatori.

Partite di calcio a porte chiuse. In questo caso, come dimostra la recente apertura del procedimento istruttorio dell’Antitrust contro 9 società di calcio di serie A, nonostante quanto previsto dalle clausole contenute nelle loro condizioni generali di contratto, i tifosi hanno diritto al rimborso del biglietto o della quota parte dell’abbonamento, anche se la chiusura dello stadio prescinde dalla responsabilità delle squadre. Non scatta, invece, il diritto al risarcimento del danno, essendo tale evento non direttamente imputabile alla società.

Teatri, concerti e spettacoli vari. Se un concerto oppure uno spettacolo teatrale viene cancellato, il consumatore ha diritto al rimborso del biglietto o alla quota parte dell’abbonamento.

Voli. Chi deve andare all’estero è bene si informi della situazione sul sito www.viaggiaresicuri.it. Prima di recarsi in aeroporto, contatti direttamente la compagnia aerea o l’agenzia viaggi di riferimento. Laddove è applicabile il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, ossia se l’aeroporto di partenza è in un paese membro dell’UE (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) o se l’aeroporto di arrivo è in un paese dell’UE (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) qualora il vettore aereo sia comunitario, allora, in caso di cancellazione del volo da parte della compagnia, il passeggero ha diritto all’assistenza e ai rimborsi (o riprotezione). Non ha invece diritto alla compensazione pecuniaria, essendo la cancellazione del volo causata da circostanze eccezionali.

In particolare, il passeggero ha diritto di scegliere tra il rimborso entro sette giorni senza penali dell’intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata (oppure anche per le parti di viaggio già effettuate, se divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale e del volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale) o la riprotezione, ossia l’imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva a lui più conveniente, a seconda della disponibilità di posti.

In caso, invece, di rinuncia da parte del passeggero, ossia a fronte di un volo non cancellato, né per decisione del Governo né per iniziativa della compagnia aerea, purtroppo non è previsto un rimborso automatico. Vi è, quindi, la necessità, nel caso la compagnia aerea non accolga la richiesta del consumatore, che deve essere motivata ovviamente dall’emergenza sanitaria, di dover procedere per le vie legali.ù

Pacchetti turistici. si applica il Codice del Turismo (Allegato 1 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79), che, dopo le modifiche in vigore dal 1° luglio 2018, introdotte dal Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 62, che ha recepito la direttiva (UE) 2015/2302, prevede maggiori diritti dei consumatori. In particolare, ora è esplicitamente scritto che, anche se il pacchetto turistico non è stato cancellato dall’organizzatore, il consumatore ha comunque diritto di disdire le vacanze, senza per questo pagare penali o rimetterci soldi:

–        Art. 41, comma 4: “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare“.

–        Art. 41, comma 6: “L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 (…) senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi“.

Il caso di circostanze straordinarie come guerre, attacchi terroristici, epidemie, disastri naturali come terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche, che hanno un’incidenza sostanziale sul viaggio, il consumatore – spiega l’UNC – ha diritto al rimborso integrale di quanto ha anticipato, purché tali circostanze si siano verificate nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze.

Nel caso invece il pacchetto sia stato cancellato dall’organizzatore, non cambia nulla rispetto al recesso del cliente. Resta uguale il diritto al rimborso integrale entro 14 giorni dal recesso (art. 41 comma 6). Al viaggiatore, poi, non è riconosciuto il risarcimento dei danni, un indennizzo supplementare al rimborso, dato che l’annullamento non dipende da colpe del tour operator ma è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.