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VIA LIBERA AI CONTRIBUTI PER CHI NON RIESCE A PAGARE L’AFFITTO

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di Marina Crisafi

Al via l’erogazione dei contributi a favore degli inquilini morosi che, per perdita o riduzione intervenuta del reddito non riescono più a far fronte al canone di locazione. Il fondo ammonta a 45,84 milioni di euro e il decreto del ministero delle infrastrutture di concerto con quello dell’economia e delle finanze, per il riparto tra le regioni, ha ricevuto l’ok in questi giorni dalla conferenza unificata. Lo ha reso noto il ministero

 

Cos’è il Fondo per la Morosità incolpevole

Il fondo per morosità incolpevole, istituito con dl n. 102/2013, è uno strumento di sostegno per le categorie sociali più deboli e consiste nell’erogazione di contributi a favore di coloro che, a causa della perdita o della consistente riduzione del reddito del nucleo familiare sono impossibilitati a pagare il canone di locazione della propria abitazione.

Si tratta, si legge nella nota del Mit, “di uno strumento a forte valenza sociale da intendere come ammortizzatore, che facilita il pagamento dei canoni di locazione riducendo, al contempo, il fenomeno della morosità”.

Le risorse del fondo, ammontanti quest’anno a 45,84 milioni, vengono ripartite con decreto del Ministero dei trasporti (di concerto con quello dell’economia), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per cui, il ministero non distribuisce direttamente i fondi ai cittadini ma ripartisce le risorse alle regioni, le quali, a loro volta, le ripartiscono ai comuni in base alle esigenze.

Fondo inquilini morosi, le risorse

La ripartizione delle risorse del fondo tra regioni e province autonome di Trento e Bolzano avviene in questo modo: Piemonte 5.718.461,74 euro; Valle d’Aosta 84.276,68; Lombardia 9.293.704,62; Provincia autonoma Trento 175.576,42; Provincia autonoma Bolzano 112.368,91; Veneto 2.123.304,17; Friuli-V.Giulia 301.991,44; Liguria 1.650.112,10; Emilia-Romagna 5.162.293,38; Toscana 3.810.848,06; Umbria 677.036,44; Marche 1.256.852,90; Lazio 6.284.264,51; Abruzzo 660.752,59; Molise 57.940,22; Campania 4.296.072,11; Puglia 2.298.245,30; Basilicata 74.912,61; Calabria 424.894,94; Sicilia 1.001.103,04; Sardegna 376.318,79.

Secondo i dati del Ministero dell’Interno sono 54.829, al 2017, i provvedimenti di morosità incolpevole.

Inquilini morosi, chi può accedere al fondo

Per poter accedere al fondo necessitano una serie di requisiti. Anzitutto bisogna versare nella cosiddetta morosità incolpevole, ossia la situazione “di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare” ricondotta ad una delle seguenti cause: “perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali sono le principali cause identificate di morosità incolpevole”.

Fondo morosità incolpevole: i requisiti

Inoltre, il richiedente deve essere:

– in possesso di reddito Ise non superiore a 35mila euro ovvero un reddito di lavoro con valore Isee non superiore a 26mila euro;

– destinatario di atto di intimazione di sfratto per morosità;

– titolare di un contratto di locazione abitativo regolarmente registrato, con residente nell’immobile oggetto della procedura da almeno un anno;

– cittadino italiano o europeo, ovvero straniero con regolare titolo di soggiorno.

Spetta ai comuni verificare che i richiedenti (o i componenti del nucleo familiare), non siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto o uso nella provincia di residenza, di altri immobili fruibili e adeguati alle esigenze del nucleo familiare.

Costituiscono priorità per l’accesso le seguenti condizioni:

– inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato;

– inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell’immobile;

– inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.

Morosità incolpevole, a quanto ammonta il contributo

L’importo massimo del contributo mirante a sanare la morosità incolpevole accertata non può superare in via generale l’importo di 12mila euro.

Nello specifico, l’importo arriva:

– fino a un massimo di 8mila euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, laddove il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore a 2 anni (con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’abitazione);

– fino a un massimo di 6mila euro ai fini del ristoro al proprietario dei canoni arretrati, laddove lo stesso consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio utile a far trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso;

– fino a un massimo di 12mila euro al fine di assicurare il versamento di un numero di mensilità per un nuovo contratto di locazione abitativa a canone concordato.