di Annamaria Villafrate
L’ordinanza n. 22767/2019 della Cassazione (sotto allegata) conferma la decisione della Commissione provinciale che ha ridotto del 40% la misura di una cartella di pagamento relativa alla Tarsu 2010 di una struttura alberghiera. La riduzione del 40% della tassa, stante l’impugnazione del Comune, è corretta perché è la legge a prevedere tale decurtazione all’art. 59 comma 4 del d.lgs. 507/93 se il Comune non provvede al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
La vicenda processuale
Una srl ricorre alla Commissione Tributaria Provinciale verso una cartella di pagamento, con cui il Comune chiede l’importo di 47.216 euro a titolo di tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il 2010 relativamente al compendio immobiliare in cui la srl svolge la propria attività alberghiera. La Commissione Provinciale, accogliendo in parte il ricorso annulla la cartella impugnata limitatamente alle somme che eccedono il 40%, in applicazione dell’art. 59 comma 2 del dlgs 507/1993.
La sentenza viene quindi impugnata dal Comune e la Commissione Regionale rigetta l’appello poiché il contribuente ha provato con documenti, che nel 2010 l’ente non ha svolto servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. Ricorre in Cassazione il Comune lamentando:
come la tariffa prevista per le strutture alberghiere è legittimamente più alta rispetto a quella degli immobili adibiti a civile abitazione;
per il fatto che il mancato svolgimento dell’attività di raccolta dei rifiuti non era imputabile a responsabilità del Comune o a disfunzioni organizzative di altre P.A;
per circostanze oggettive e comportamenti di altre P.A che hanno determinato l’impossibilità per il Comune di provvedere all’attività di smaltimento dei rifiuti.
Ridotta del 40% la Tarsu se il Comune non ha svolto la raccolta dei rifiuti
La Cassazione con ordinanza n. 22767/2019 rigetta il ricorso motivando l’inammissibilità dei tre motivi di impugnazione del Comune. Per quanto riguarda il motivo della tariffa differenziata, la Cassazione lo dichiara inammissibile perché già rigettata implicitamente in primo grado dalla Commissione Provinciale.
Il secondo motivo del ricorso è infondato in quanto l’art 59 comma 4 d.lgs. 507/93 stabilisce che: se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non si è svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al primo comma, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2» (cioè in misura non superiore al 40% della tariffa).”
Come precisato in altra pronuncia inoltre: “il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4, non richiede che il grave e non temporaneo disservizio sia imputabile a responsabilità dell’amministrazione comunale o comunque a causa che, rientrando nella sua sfera di controllo ed organizzazione, sia da questa prevedibile o prevenibile; tale presupposto si identifica invece nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: – non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione o di esercizio dell’attività dell’utente (…) va disapplicato, per contrasto con la disciplina primaria di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, il regolamento comunale che escluda o limiti il diritto alla riduzione Tarsu, subordinandone il riconoscimento ad elementi – quale quello della responsabilità dell’amministrazione comunale ovvero della prevedibilità o prevenibilità delle cause del disservizio.”
Inammissibile infine il terzo motivo di ricorso poiché la CTR ha ritenuto corretto “l’operato dei giudici di prime cure che pur non contestando le tariffe applicate, hanno ridotto, applicando il regolamento comunale, la cartella al 40%.”