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TAGLIANDO ASSICURAZIONE: ILLEGITTIMA LA MULTA PER LA MANCATA ESIBIZIONE

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Avv. Marzia Costantino

Con la sentenza n. 2768 depositata in data 24.7.2018 del Giudice di Pace di Palermo, Dott. A. Galatolo, è stato statuito che la sanzione di cui all’art. 180, comma 8, del Codice della Strada, può trovare applicazione solo quando l’organo di polizia che ha intimato l’esibizione non sia comunque in grado di verificare, attraverso pubblici registri o altri sistemi, se il documento richiesto esista o meno.

 

In altri termini, la norma che sanziona la mancata ottemperanza all’invito della P.A. a presentarsi, entro un termine stabilito, agli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti, va necessariamente coordinata con le disposizioni dettate dal DPR n. 445/2000 e, in particolare con l’art. 43 del medesimo decreto.

Il fatto storico

La ricorrente, a seguito di controllo da parte dell’Autorità di polizia, veniva invitata a presentarsi agli uffici della P.A. per esibire il certificato di assicurazione relativo al proprio veicolo, non rinvenuto nel momento in cui gli agenti avevano effettuato l’accertamento.

Decorso infruttuosamente il termine per la presentazione, veniva redatto e notificato verbale di contravvenzione per violazione dell’art. 180 comma 8, CdS.

Avverso tale provvedimento si proponeva opposizione, sostenendo l’illegittimità della sanzione per violazione dell’art. 43 del DPR n. 445/2000, in quanto la P.A. avrebbe dovuto acquisire d’ufficio il documento.

L’art. 180 del codice della strada

Per comprendere il percorso argomentativo compiuto dall’Autorità Giudiziaria è bene prendere le mosse dall’analisi del dato normativo che si assumeva esser stato violato.

L’art. 180 del codice della strada tratta del possesso dei documenti di circolazione e di guida e stabilisce che i conducenti dei veicoli a motore, per circolare, devono avere con sé i seguenti documenti:

  1. a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
  2. b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo nonchè lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 115, comma 2;
  3. c) l’autorizzazione per l’esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida, nonchè un documento personale di riconoscimento;
  4. d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

Il legislatore ha, altresì, previsto che qualora il conducente sia sprovvisto di alcuno, o più, dei documenti indicati dalla norma andrà incontro a delle sanzioni.

Al conducente viene intimato di presentarsi, entro un termine stabilito, presso un ufficio di polizia per esibire il documento mancante.

Ove non si ottemperi all’invito, senza giustificato motivo l’art. 180, comma 8, del CdS prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.697.

Contrassegno assicurativo: le novità

Ebbene, tale norma, con specifico riferimento al certificato di assicurazione obbligatoria, deve, adesso, essere interpretata in linea con i principi dettati dal DPR 445/2000 ed anche alla luce dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di leale collaborazione tra p.a. e cittadini.

L’art. 180 del codice della strada, infatti, mira a verificare se il soggetto sottoposto a controllo e trovato privo di documenti relativi alla circolazione, ne sia stato solo momentaneamente sprovvisto o se, invece, detti documenti non esistano affatto.

Invero, l’esistenza di copertura assicurativa ben può rilevarsi dalla consultazione di un pubblico registro cui le forze dell’ordine sono collegate telematicamente (nel caso di specie, la banca dati dell’ANIA, confluita poi nella banca dati presso la direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti istituita dall’art.1 c.1 lettera c) del decreto interministeriale n.110 del 9.8.2013). Tale innovazione è stata, peraltro, quella che ha condotto, da ultimo, alla c.d. dematerializzazione del contrassegno assicurativo.

C’è, poi, la necessità di segnalare che il menzionato D.P.R. n. 445/2000 è stato anche modificato dall’art. 15, comma 1, della Legge 12/11/2011 n. 183. In particolare questo nuovo intervento normativo (per quello che riguarda la materia segnalata in precedenza) ha riformulato il testo dell’art. 43 che attualmente recita: “Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa l’indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.

Tagliando assicurazione: ricerca d’ufficio “imposta”

La ricerca d’ufficio rappresenta, quindi, un comportamento imposto alla P.A. (nella specie: alla Polizia Municipale) dal rispetto del principio del buon andamento dell’amministrazione, unitamente ai principi di efficienza e di celerità dell’azione amministrativa e, anzi, si pone quale concreta espressione del principio della leale collaborazione tra Stato e cittadino.

L’organizzazione dell’agire pubblico, infatti, fin dalla versione originaria della legge 241/90, è fondata sul principio della responsabilizzazione dei pubblici poteri e della trasparenza amministrativa.

In tal senso, peraltro, si è anche espresso l’IVASS che, con circolare n. 1 dell’1 giugno 2016 evidenzia come sia opportuno evitare “inutili contenziosi con gli automobilisti”, risultato perseguibile attraverso comportamento omogenei da parte delle autorità pubbliche.

Aderendo alle considerazioni sopra svolte, l’Autorità giudiziaria adita nella pronuncia che si riporta ha ritenuto che, nel caso di specie, la p.a. non avesse dimostrato l’impossibilità di reperire attraverso i pubblici registri o, anche, attraverso gli altri sistemi telematici a disposizione della stessa, l’effettiva esistenza del documento richiesto. Pertanto, in assenza di tali prove, veniva accolto il ricorso.