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TABACCO RISCALDATO, UNC CONTRO L’EVENTO DI LANCIO “GLO TOGETHER&MORE”

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UNC presenta un esposto a Antitrust, NAS e Ministero della Salute contro “Glo together&more”, l’evento di lancio del nuovo dispositivo a tabacco riscaldato della della British American Tobacco

Francesca Marras

Unione Nazionale Consumatori ha deciso di presentare un esposto a Antitrust, NAS e Ministero della Salute contro l’evento “Glo together&more“, con ospiti Nina Zilli, Ensi, Don Joe e Raoul Moretti. Lo spettacolo musicale, che si terrà domani sul canale Facebook di “Glo“, è stato organizzato in occasione del lancio di “Glo Hyper“, il nuovo dispositivo della British American Tobacco a tabacco riscaldato.

 

“Ancora una volta si cerca di far rientrare dalla finestra quello che la legge vieta, ossia pubblicizzare il tabacco e i prodotti del tabacco. In questo caso si utilizza un evento musicale e personaggi del mondo dello spettacolo per lanciare il nuovo dispositivo della BAT, aggirando la normativa sul fumo. – Afferma Massimiliano Dona, presidente di Unione Nazionale Consumatori. – Il Ministero della Salute, rispondendo ad un nostro esposto, ha chiarito che anche la pubblicità del dispositivo che riscalda il tabacco è vietata, in quanto ne promuove indirettamente il consumo”.

Promozione del tabacco riscaldato, il Ministero della Salute risponde

Da Unione Nazionale Consumatori un estratto della risposta del Ministero della Salute:

“Per quanto concerne i nuovi prodotti del tabacco, ovvero le sigarette a tabacco riscaldato, risulta anche in questo caso evidente che l’attività di promozione commerciale del solo dispositivo, svolta in apposite postazioni site sia nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti sia online, ne promuova indirettamente il consumo. Parimenti, il marchio Mission Winnow, utilizzato in occasione degli eventi sportivi della Formula 1, consente, attraverso i link presenti sul omonimo sito, una promozione, anche se indiretta, di un importante Azienda produttrice di sigarette e di nuovi prodotti del tabacco; in questo caso si verrebbe a delineare un caso di sponsorizzazione così come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 16 dicembre 2004 n. 300 – “Attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco” ovvero come “qualsiasi forma di contributo pubblico o privato ad un evento, un’attività o una persona che abbia lo scopo o l’effetto, diretto od indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco”.