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STOP PIGNORAMENTI PRIMA CASA FINO A FINE ANNO

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Lucia Izzo 

Il decreto Ristori proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure esecutive di pignoramento immobiliare aventi ad oggetto l’abitazione principale. Inefficaci le procedure avviate durante lo stop

Pignoramenti: le novità del Decreto Ristori

Il Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) ha introdotto ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, a seguito delle restrizioni adottate sul territorio nazionale, sono stati sbloccati tutta una serie di indennizzi destinati alle attività produttive che hanno dovuto chiudere a seguito delle indicazioni del Governo per fronteggiare questa seconda ondata di contagi.

 

In particolare, è stato attivato un contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, è stato esteso anche per ottobre, novembre e dicembre 2020 e per ulteriori specifici settori il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda previsto dal D.L. n. 34/2020 ed è stato abolito il versamento della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria.

Inoltre, il provvedimento ha anche prorogato la sospensione delle procedure esecutive immobiliari, ovvero dei pignoramenti riguardanti l’abitazione principale, una novità che non coinvolge solo le imprese e le partite IVA, ma tutti i cittadini.

Pignoramenti immobiliari sospesi fino al 31 dicembre 2020

Nel dettaglio, l’articolo 4 del D.L. Ristori ha prorogato al 31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore. Era stato l’art. 54-ter del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. cura Italia), nella sua formulazione precedente all’entrata in vigore del Decreto Ristori, a prevedere una sospensione per sei mesi su tutto il territorio nazionale dei pignoramenti immobiliari. Un termine che sarebbe scaduto il 30 ottobre 2020 se non fosse intervenuto, in extremis, il Decreto Legge n. 137/2020, entrato in vigore il 29 ottobre, che ha allungato il blocco fino a fine anno.

La sospensione delle procedure di pignoramento immobiliare opera in maniera generalizzata e non riguarda solo imprese o partite IVA, ma qualsiasi contribuente, posto che il Decreto Ristori richiama espressamente “ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare“, ai sensi dell’articolo 555 c.p.c. (Forma del pignoramento) avente ad oggetto la sola abitazione principale del debitore.

Si rammenta che la definizione di “abitazione principale” si riferisce a quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Trattasi di un concetto diverso da quello di immobile adibito a “prima casa” per cui il c.d. “Decreto del fare” (D.L. n. 69 del 2013) ha previsto l’interruzione delle procedure esecutive intraprese dalle agenzie di riscossione pubblica in presenza di determinati requisiti (immobile di unica proprietà del debitore, che vi risiede anagraficamente, accatastato a uso esclusivo di civile abitazione e non sia un’abitazione di lusso o di pregio).

Inefficacia procedure esecutive abitazione principale

Oltre ad estendere l’ambito temporale di applicazione della sospensione, fino al 31 dicembre 2020, sempre con un’integrazione al citato art. 54-ter, il Decreto Ristori ha anche stabilito l’inefficacia di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 137/2020.

Nel dettaglio, è prevista l’inefficacia delle procedure esecutive avviate nel periodo di vigenza della sospensione operata dall’art. 54-ter (che operava comunque fino al 30 ottobre 2020), compreso dunque il periodo di vigenza della proroga al 31 dicembre 2020 (in vigore dal 29 ottobre 2020), comunque entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Ristori.