La garanzia auto tutela il compratore da eventuali difetti di conformità dell’auto che acquista. E’ bene ricordare che chi acquista un’auto come consumatore ha diritti sanciti dal Codice del Consumo, mentre chi acquista come figura giuridica, cioè con la sua partita IVA esposta in fattura, continua a applicare il Codice civile, ma solo se l’auto è stata acquistata per fini d’impresa.
Cosa prevede la garanzia legale
La Garanzia Legale prevista dal Codice del Consumo, si applica per i primi 24 mesi dalla data di consegna dei veicoli nuovi, o percepiti come tali dal consumatore (importazione parallela di veicoli nuovi, ma già targati) e dei veicoli usati. In quest’ultimo caso, la garanzia auto può essere ridotto a 12 mesi purché con il consenso dell’acquirente, espresso prima della vendita. Infatti, l’equazione “usato = garanzia 12 mesi” è falsa, e non può essere surrogata da altre circostanze.
Ricordate che, salvo casi molto specifici, rivolgersi al servizio clienti della Casa produttrice serve solo a perdere tempo e che la legge vi dà il Venditore come unico referente in materia di Garanzia, e sta a voi evitare il ping pong delle responsabilità tra Concessionario, Officina e Concessionario.
La garanzia convenzionale
Il Codice del Consumo prevede che il Costruttore possa rilasciare una Garanzia Convenzionale propria, che solleva il Venditore dalla responsabilità di gestire i reclami relativi a inconvenienti di tipo tecnico al veicolo, rimanendo tuttavia il riferimento del Consumatore per gli aspetti contrattuali, ivi compresi gli utilizzi per i quali il veicolo è adeguato. Comprende, ad esempio, la necessità di segnalare se è possibile montare il gancio per traino carrello, se è adatto a percorrere tratti sterrati in pendenza, se deve essere guidato con prudenza maggiore del consueto in curva (ad esempio SUV con baricentro alto), se è alimentato con carburanti che non ammettono il rifornimento self service (GPL /metano), se può essere lavato con impianti a rullo (Spider con tetto in tela); il tutto rientra nel concetto di informazioni precontrattuali adeguate, senza le quali, la firma del consumatore NON lo impegna.
Sarebbe la soluzione ideale, ma, al momento nessun Costruttore la prevede; occhio quindi al contratto di vendita.
La gerarchia dei rimedi ai difetti di conformità
Ricordiamo che il Codice del Consumo prevede una vera e propria gerarchia di rimedi ai difetti di conformità, che l’auto sia acquistata nuova o usata. Ecco cosa prevede riguardo la garanzia auto:
- Il primo obbligo è l’eliminazione del difetto, mediante riparazione o sostituzione delle parti difettose senza spese per l’acquirente; qualora la riparazione non fosse possibile, o fosse eccessivamente onerosa, allora si potrà:
- Negoziare una congrua riduzione del prezzo, pari al valore che il Consumatore avrebbe potuto accettare di pagare se avesse avuto coscienza del difetto prima dell’acquisto; questa è la soluzione tipo per difetti consistenti nella mancanza di equipaggiamenti previsti dal contratto, o comunque per difetti che non impediscono l’uso “normale” del veicolo.
- Sostituire il veicolo con uno identico, sempre senza spese per il Consumatore, compresi i costi di immatricolazione, IPT e quant’altro. Se la percorrenza prima della scoperta del difetto supera i 1.000 Km, il Venditore potrà richiedere il controvalore della percorrenza, per scaglioni di 1.000 Km, utilizzando un riferimento accettabile
- Risolvere il contratto, che significa restituire il veicolo e ottenere il rimborso di quanto pagato per l’acquisto, cioè il prezzo del veicolo, immatricolazione e IPT, eventuali spese di istruzione pratica di finanziamento, quota non goduta dell’imposta di proprietà. Il valore della percorrenza prima della scoperta del difetto si valuta come detto sopra. Se l’eventuale finanziamento è stato gestito dal Venditore, allora insieme al contratto d’acquisto si risolve automaticamente anche quello di finanziamento e le rate pagate vi dovranno essere restituite dalla Finanziaria.
PER QUALSIASI INFORMAZIONE E TUTELA CONTATTA L’ASSOCIAZIONE 3288310045 O SCRIVI ALLA MAIL: xsavio@libero.it
Autore: Unione Nazionale Consumatori