di Annamaria Villafrate
Per quanto riguarda le procedure previste dalla “legge antisuicidi” la parola d’ordine a cui i Tribunali devono attenersi è “continuità”. Al debitore infatti deve essere data la possibilità di uscire dalla crisi e recuperare la propria capacità economica. Per questo le domande per accedere alle procedure previste dalla legge n. 3/2012 sono in costante aumento. I giudici di merito italiani dimostrano di aver compreso perfettamente le finalità della legge, omologando accordi e piani che mirano a contemperare gli interessi del debitore e del creditore.
La l. n. 3/2012, nota come “legge antisuicidi”, tutela quei soggetti che non possono essere assoggettati alle procedure concorsuali. L’art. 6, comma 2 lettera b) prevede infatti che può essere ammesso alla procedura solo il consumatore ossia “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.” Obiettivo della legge è la composizione dei contrapposti interessi che caratterizzano le posizioni debitorie e creditorie.
Può essere ammesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento chi si trova in una situazione tale perdurante squilibrio tra debiti e patrimonio prontamente liquidabile da rendergli difficile, se non impossibile, farvi fronte.
Sovraindebitamento: aumentano le domande per l’ammissione alle procedure
Come negli auspici del legislatore, le procedure (accordo di ristrutturazione, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio) previste dalla “legge antisuicidi” stanno riscuotendo un certo successo tra i consumatori. Fenomeno che sta producendo una giurisprudenza sempre più attenta al contemperamento degli interessi creditori e debitori.
Diverse le pronunce accomunate dall’approvazione di accordi e piani in cui l’importo offerto dal debitore è superiore e quindi di maggiore soddisfazione per il creditore, rispetto a quello che si ricaverebbe dalla liquidazione del suo patrimonio. Del resto, uno degli obiettivi della legge n. 3/2012 è di garantire al debitore la conservazione di una quota del suo patrimonio per assicuragli la sopravvivenza e il recupero della propria forza economica.
Sovraindebitamento: i giudici tagliano i debiti fino all’80%
La giurisprudenza di merito dimostra di aver recepito perfettamente la ratio della legge. Sentenze recenti dimostrano una particolare attenzione nei confronti del consumatore, attraverso tagli netti e decisamente consistenti dei debiti.
Ecco alcuni esempi:
Il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto n. 507 del 10 gennaio 2017 ha omologato un accordo che prevedeva, previo pagamento delle spese procedurali da parte del consumatore, la riduzione del 65% della rata del mutuo ipotecario ventennale fino alla sua estinzione, poiché il valore dell’immobile gravato da ipoteca risultava inferiore all’importo concordato e quindi meno conveniente per il creditore.
Sempre il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto del 6 settembre 2017 ha omologato un accordo con cui il debitore proponeva “il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e del credito privilegiato rappresentato dall’imposta sul valore aggiunto, oltre al pagamento in misura ridotta (nella percentuale del 20%) degli ulteriori crediti privilegiati rappresentati sempre dalle imposte (esclusi dal riparto i crediti, anche privilegiati, di cui ad interessi, sanzioni, aggi e spese esattoriali)”.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto infine, con decreto del 16 maggio 2018 ha ammesso, previo voto favorevole dell’Agenzia delle Entrate, la riduzione dell’80% delle sanzioni e degli interessi relativi ai crediti tributari privilegiati.