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SOSPESI RISCALDAMENTO E ACQUA PER IL CONDOMINO MOROSO

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Il Condominio può sospendere i servizi di riscaldamento e acqua al condomino moroso, salvo il caso in cui non venga provato e documentato un grave stato di indigenza dell’utente.

Il caso. Un Condominio proponeva ricorso cautelare al fine di ottenere l’autorizzazione a sospendere i servizi di riscaldamento, acqua calda e fredda nonché il distacco dall’antenna televisiva centralizzata collegati alla proprietà di un singolo condomino, assumendo vi fosse un’ingente e documentata morosità di quest’ultimo.

 

Premessa l’incontestabilità sia della durata ultrasemestrale della morosità che della possibilità di godimento separato dei servizi di cui il Condominio richiedeva l’autorizzazione alla sospensione, il giudice affermava che i servizi di riscaldamento e di acqua devono essere in ogni caso garantiti in quanto volti direttamente a tutelare il diritto alla salute, assoluto e inalienabile e, non possono considerarsi recessivi rispetto a un diritto di credito. Pertanto il ricorso veniva rigettato. Il Condominio impugnava quindi la decisione.

L’interruzione dei servizi. In sede di gravame, il Tribunale di Bologna ha aderito all’impostazione secondo cui i servizi di acqua e gas non sono intangibili a fronte di una perdurante morosità del condomino. Difatti il comportamento inadempiente del proprietario implicherebbe che il Condominio debba continuare a sostenere i costi dell’unità immobiliare morosa e sua volta l’interruzione delle forniture da parte dell’ente erogatore. Il Tribunale osserva che, riguardo al servizio idrico, è dettata una disciplina che tutela l’utente moroso che versi in stato di disagio economico e sociale con un quantitativo minimo di erogazione da garantirsi in ogni caso, mentre per l’erogazione di gas e di energia elettrica nulla è previsto dalla normativa di settore. Pertanto è legittimo da parte dell’ente erogatore sospendere la fornitura dei servizi indipendentemente dall’eventuale situazione d’indigenza in cui si versi.

Lo stato d’indigenza. La prova dello stato di indigenza deve essere fornita e documentata dall’utente che versi in tale condizione, ma nel caso di specie, nulla era stato provato dal condomino.
In conclusione, il reclamo deve essere accolto ed il Condominio autorizzato a sospendere i servizi di riscaldamento e acqua, nonché procedere al distacco dell’antenna televisiva centralizzata nei confronti della proprietaria dell’immobile, poiché non si tratta di un servizio essenziale.