“Il fatto non sussiste” e Live Nation Italia, Live Nation 2, Di Gi, Viagogo e Vivo sono quindi stati assolti nel processo sulle irregolarità nella vendita on line di biglietti di concerti. L’accusa aveva ipotizzato i reati di aggiotaggio e truffa, ospettati di avere gonfiato ad arte i prezzi dei biglietti di concerti di artisti come Coldplay e Bruce Springsteen, mettendoli in vendita in rete su piattaforme di bagarinaggio online per trarne profitti illeciti per oltre 1 milione di euro.
L’inchiesta era nata dopo che nel 2016 il manager di Bruce Springteen, Claudio Trotta, aveva annunciato una diffida formale alla vendita dei biglietti per i concerti del Boss a prezzi gonfiati su bazar online come Seatwave, Ticket Bis e Viagogo.
Secondo l’accusa gli indagati, fra il 2011 e il 2016 avrebbero “divulgato false informazioni” sulla disponibilità di biglietti in vendita per concerti di grande richiamo, facendo figurare una scarsità inesistente e costringendo così il pubblico ad acquistare i ticket “a un prezzo ingiustificatamente maggiorato rispetto a quello stabilito dagli artisti“.
“È stata la nostra associazione a sollevare per prima il problema del secondary ticketing, non sul piano penale, ma presentando un esposto all’Antitrust per pratica commerciale scorretta. Non vogliamo, quindi, entrare nel merito di questa sentenza”, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. “Il punto, però, è che ad oggi, nonostante le sanzioni dell’Antitrust, i processi e l’intervento del legislatore, il problema, per quanto si sia attenuato, è ben lungi dall’essere stato risolto”, afferma Dona.
“Chi va allo stadio o ad un concerto ha diritto di pagare il prezzo previsto senza dover subire gli abusi dei bagarini. È inaccettabile che un tifoso o un fan siano costretti a pagare prezzi assurdi e spropositati per veder giocare la squadra del cuore o sentir cantare il proprio beniamino”, conclude Dona.
Una sconfitta per migliaia di utenti italiani costretti ad acquistare biglietti per concerti ed eventi vari a prezzi astronomici. Così il Codacons giudica la decisione del Gup Maria Vicidomini.
“Il procedimento penale nasceva proprio da un esposto presentato dal Codacons, che evidenziava come i prezzi dei biglietti aumentassero in modo artificioso nel passaggio dai canali di vendita ufficiali a quelli secondari”, spiega il presidente Carlo Rienzi, “Una prassi aggravata dal fatto che sul mercato i biglietti dei grandi eventi terminavano dopo pochi minuti dall’apertura delle vendite, per poi apparire subito dopo sui siti di secondary ticketing a prezzi maggiorati”.
“Attendiamo ora di leggere le motivazioni del Tribunale prima di adottare qualsiasi altra iniziativa a tutela degli utenti che, in questo caso, escono sconfitti dalla decisione del Gup”, conclude Rienzi.