Il Ministero del Lavoro risponde ad un interpello sul diritto alla pausa pranzo e alla fruizione del servizio mensa per le lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri per allattamento.
L’art. 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, regola il diritto della lavoratrice, durante il primo anno di vita del figlio, a due periodi di riposo di un’ora ciascuno per l’allattamento, quando l’orario lavorativo è superiore alle 6 ore; e ad una sola ora di riposo se l’orario lavorativo è inferiore alle 6 ore.
Il quesito. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al riguardo, ha chiesto al Ministero del lavoro se i 30 minuti della pausa pranzo di una lavoratrice (che fruisce del riposo giornaliero per allattamento), presente nella sede di lavoro per meno di 6 ore, debbano essere decurtati come se fosse effettivamente completato l’intero orario giornaliero. I riposi per allattamento infatti sono considerati dalla legge come ore lavorative.
La risposta. Il Ministero, con la risposta del 16 aprile 2019, n. 2, richiama l’art. 8 del decreto legislativo n. 66/2003 che stabilisce il regime delle pause lavorative e definisce il diritto generale ad una pausa per permettere il recupero delle energie del lavoratore.
Dall’analisi coordinata delle due norme, considerata la specifica funzione della pausa pranzo, il Ministero afferma che una presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro per meno di 6 ore non dà diritto alla pausa pranzo.
Pertanto non si dovrà procedere alla decurtazione dei 30 minuti di pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla lavoratrice.