La domanda dei consumatori: Ho letto un vostro interessante articolo sulla rimozione forzata dell’auto e mi chiedo: ma c’è un modo per contestarne i costi esorbitanti?
La risposta di Gianluca Timpone, dottore commercialista.
Per rispondere compiutamente alla domanda partiamo dalla considerazione che la rimozione ed il blocco del veicolo scattano allorquando viene violato il D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni nel quale all’art. 159 (Nuovo codice della strada) che stabilisce i seguenti casi in cui scatta i provvedimento:
– Parcheggio nelle zone dove sia indicato espressamente il divieto di sosta;
– dinanzi ai passi carrabili;
– nei parcheggi in doppia o tripla fila;
– nei parcheggi espressamente riservati ai disabili;
– dove è espressamente indicato il carico e lo scarico di merci o dove avvengono mercati rionali o vi sono indicazione che riportano l’inizio di lavori pubblici in area.
Negli altri casi la rimozione del veicolo può essere contestata attraverso un ricorso presso il giudice di Pace dimostrando l’illegittimità della rimozione e richiedendo, pertanto, la restituzione degli esorbitanti costi sostenuti che variano in relazione all’importo della sanzione amministrativa comminata con un minimo di Euro 43 di contributo unificato ad un massimo di 237 euro oltre alla parcella del professionista avvocato che ha presentato il ricorso..