di Lucia Izzo
Ok del Consiglio di Stato sullo “Schema di Regolamento recante la definizione del contratto base, di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore” ex art. 22 del decreto-legge n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Nel suo parere del 2 luglio 2018, n. 1686 la sezione Consultiva per gli Atti Normativi ha dunque affrontato e scandagliato alcune tematiche sottese alla riforma del mercato delle assicurazioni esprimendosi favorevolmente sullo schema di regolamento approntato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in particolare per quanto riguarda i cosiddetti “contratti base” R.C.
Contratti base RC auto: l’ok del Consiglio di Stato
Il parere si sofferma, in particolare, su quanto previsto dall’articolo 22, comma 4, del decreto-legge n. 179/2012 che rimette a un decreto del MISE, sentiti l’IVASS, l’Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, la definizione del c.d. “contratto base” di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Tale contratto base, che riguarderà unicamente le polizze per i consumatori, dovrà contenere le clausole minime necessarie ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge, e dovrà essere articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato. Lo stesso decreto inoltre, definirà i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso contratto base.
Oltre a riportare anche le garanzie aggiuntive previste dalla norma, sarà consentito alle compagnie assicurative di aggiunge altre coperture all’interno del contratto base e l’utente potrà facilmente operare un confronto tra le polizze.
Contratti base RC: fuori gli autocarri, dentro i ciclomotori
La Sezione prende atto della specifica “urgenza regolatoria di un contratto base della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore” e osserva come lo schema di regolamento limiti la normazione ai soli veicoli ad uso privato dei consumatori espungendo gli autocarri e comprendendovi, invece, i ciclomotori.
Tale conclusione, secondo il Consiglio di Stato, è corretta. All’uopo, la Sezione richiama l’art. 132-bis, comma 3 del Codice delle assicurazioni private secondo cui l’IVASS adotta norme attuative del contratto base relativamente alle “autovetture” e ai “motoveicoli”, e queste categorie di veicoli non comprendono ai sensi degli articoli 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) i ciclomotori.
L’inclusione dei ciclomotori, dunque, è corretta perché il citato articolo 132-bis, comma 3, non riguarda il presente contratto base, ma le norme attuative successive; mentre relativamente al contratto base all’articolo 22, comma 4, del decreto-legge n. 179/2012 e l’articolo 132-bis, comma 1, del Codice delle assicurazioni private si riferiscono a tutti i veicoli a motore, quindi anche ai ciclomotori.