La condotta del ciclista che, in violazione del principio informatore della circolazione stradale di cui all’art. 140 del codice della strada, investe un pedone è riconducibile alla fattispecie di reato di lesioni personali colpose. La condanna è stata confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12635/18, depositata il 19 marzo.
Il fatto. Un ciclista veniva dichiarato colpevole del reato di lesioni colpose per aver investito un anziano pedone che, colpito di spalle dalla bicicletta al termine di una leggera discesa in curva, nonostante stesse percorrendo la strada sulla propria destra, rovinava a terra riportando lesioni guaribili in 20 giorni. La pronuncia viene impugnata con ricorso per cassazione.
Comportamento dell’utente della strada. La Corte di Cassazione condivide in primo luogo l’argomentazione con cui il Giudice di Pace, prima, e il Tribunale poi, hanno collocato il comportamento del ricorrente nell’ambito dell’art. 140 del codice della strada che impone agli utenti della strada una condotta tale da «non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale». Si tratta di una responsabilità per colpa generica dovuta ad imprudenza e negligenza in quanto l’utente della strada ha l’obbligo di ispezionare costantemente la strada e adeguare la velocità alle condizioni oggettive della strada e del traffico in modo da potersi arrestare in sicurezza di fronte ad un ostacolo prevedibile.
Nel caso di investimento di un pedone, la giurisprudenza esclude la colpa dell’investitore solo nel caso in cui risulti la condizione oggettiva dell’impossibilità di avvistamento del pedone, circostanza nel caso di specie non riscontrata.
In conclusione la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.