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PREMIO ALLA NASCITA: VA DATO A TUTTE LE MAMME STRANIERE REGOLARMENTE SOGGIORNANTI

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Il “premio alla nascita” previsto una tantum per le mamme nel 2017 va riconosciuto a tutte le mamme straniere regolarmente soggiornanti in Italia. La conferma arriva dalla Corte d’Appello di Milano, che ha respinto l’appello dell’INPS contro l’ordinanza del Tribunale di Milano che aveva ordinato all’Istituto di riconoscere il premio nascita a tutte le mamme straniere regolarmente soggiornanti.A darne comunicazione è l’Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) che aveva presentato ricorso insieme ad Apn (Avvocati per niente onlus) e alla Fondazione Piccini contro le limitazioni che erano state introdotte dall’Inps.

La Corte d’appello di Milano, con dispositivo di sentenza emesso il 23 marzo, ha dunque respinto l’appello dell’INPS contro l’ordinanza del Tribunale di Milano che aveva accolto il ricorso di ASGI, APN e Fondazione Piccini e aveva ordinato all’Istituto di riconoscere il premio nascita a tutte le mamme straniere regolarmente soggiornanti e non soltanto alle mamme lungosoggiornanti  o titolari di protezione internazionale, come preteso dall’INPS con la circolare n. 39/2017. Secondo il Tribunale, la legge istitutiva del premio non dava all’Inps alcun potere di restringere il numero di beneficiari e di escludere le mamme straniere prive di permesso di soggiorno di lungo periodo. Dopo la decisione di primo grado, l’Inps ha emanato un messaggio con il quale ha dato esecuzione all’ordinanza, consentendo quindi a tutte le mamme straniere la presentazione delle domande, ma precisando che l’assegno viene pagato con riserva in relazione agli sviluppi futuri del giudizio.

“A questo punto, visto l’esito del giudizio di appello, il messaggio  dell’ INPS resta ulteriormente confermato – dicono dall’Asgi – Tuttavia, se l’Istituto mantenesse la “riserva” sui pagamenti e decidesse di proseguire nel giudizio, i beneficiari che hanno nel frattempo ottenuto il titolo, resterebbero in una situazione di incertezza per altri anni, fino alla decisione della Cassazione”.

Sostiene l’Asgi: “La situazione sarebbe paradossale non solo perché trattasi di prestazione che ha esattamente lo scopo di creare condizioni di maggiore serenità e sicurezza nel momento della nascita,  ma anche perché, in questo contesto, la singola mamma avrebbe interesse a garantirsi un titolo di credito proprio (cioè una decisione del giudice che riguardi espressamente il suo caso)  distinto da quello che deriva dalla decisione sulla causa collettiva; in tal modo si perderebbe l’effetto “deflattivo” che le stesse associazioni perseguivano, con il rischio di una moltiplicazione di giudizi individuali, a spese della collettività”. Per questo le associazioni che hanno promosso il giudizio confidano che l’Inps “assuma una decisione definitiva sul punto, chiudendo il contenzioso e garantendo il rispetto pieno e senza riserve della decisione milanese”. Il diritto, ricordano le associazioni, riguarda tutte le mamme che sono entrate nel settimo mese di gravidanza dal 1.1.2017 al 31.12.2017 e la domanda deve essere presentata entro un anno dal 1.5.2017 oppure entro un anno dal compimento del settimo mese di gravidanza se iniziato successivamente al 1.5.2017.