Home Autoveicoli e dintorni POCO TRAFFICO E STRADA RETTILINEA: COMUNQUE GRAVE L’ECCESSO DI VELOCITÀ

POCO TRAFFICO E STRADA RETTILINEA: COMUNQUE GRAVE L’ECCESSO DI VELOCITÀ

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Poco traffico, strada lunga e rettilinea ed eccesso di velocità non esorbitante. Questi elementi non possono però rendere meno grave la condotta dell’automobilista. Così la Cassazione (con l’ordinanza n. 12629/2019), ridà vigore alla sanzione comminata grazie a un autovelox, rimettendo in discussione la decisione con cui in Tribunale è stata cancellata la multa presa da un automobilista. Difficile, secondo i Giudici della Corte, parlare di condotta “non pericolosa”.

 

Circostanze. Scenario della vicenda è un piccolo paesino in provincia di Isernia. Lì un uomo, alla guida della propria vettura, viene multato a seguito del rilevamento effettuato da un autovelox: inequivocabile il dato registrato dall’apparecchiatura, cioè una velocità di 76 chilometri orari a fronte di un limite fissato a 50 chilometri orari.

A sorpresa, però, prima il Giudice di pace e poi i giudici del Tribunale accolgono l’opposizione dell’automobilista e cancellano la multa comminatagli per eccesso di velocità.
In sostanza, a salvare il conducente sono «l’esiguità della velocità in eccesso» – cioè 26 chilometri orari in più rispetto al limite di 50 chilometri orari – e «le circostanze di tempo e di luogo», ossia «orario di traffico scarso e strada ampia e rettilinea». Questi elementi sono sufficienti, secondo i giudici, per ritenere che «il superamento del limite di velocità non ha posto in pericolo concretamente il bene protetto, e cioè l’incolumità pubblica e privata».

Violazione. A mettere in discussione la visione ‘buonista’ del Tribunale provvedono ora i magistrati della Cassazione, accogliendo il ricorso del Comune e ritenendo poco plausibile «la buonafede» dell’automobilista.
In particolare, i Giudici osservano, innanzitutto, che «non è ammissibile il giudizio di “pericolosità in concreto” della condotta» tenuta dall’uomo che ha violato il limite di velocità presente sulla strada percorsa con la propria vettura. Allo stesso tempo, essi tengono a sottolineare che «l’esimente della buonafede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa – al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni – solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che egli abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge».Applicando questa prospettiva alla vicenda in esame, pare fragile la visione che ha spinto il Tribunale a ritenere “non punibile” la violazione compiuta dall’automobilista.