Home Notizie utili PALLINI IN GOMMA SPARATI CON UN SOFT AIR: CONDANNATI

PALLINI IN GOMMA SPARATI CON UN SOFT AIR: CONDANNATI

322
0

Autori dell’assurdo comportamento due ragazzi. Ferite cinque persone. Riconosciuta l’aggravante dell’utilizzo di un’arma impropria.

Per loro, due ragazzi appena ventenni, era solo una bravata. Per i Giudici, invece, è una condotta criminosa in piena regola. Definitiva perciò la condanna a 4 mesi di reclusione ciascuno per avere colpito cinque persone con alcuni pallini di gomma sparati con una carabina ad aria compressa (Cassazione, sentenza n. 14189/18, sez. V Penale, depositata il 28 marzo).

Pallini di gomma. L’assurdo episodio si verifica nel febbraio del 2010 in un piccolo paese delle Marche. Cinque persone finiscono in ospedale dopo essere state colpite all’improvviso da alcuni pallini in gomma.

La prima ipotesi, cioè che qualcheduno si sia divertito a sparare con una sorta di arma giocattolo, viene confermata dai riscontri delle forze dell’ordine. A finire sotto accusa sono due ragazzi, che, viene appurato, hanno utilizzato una carabina ad aria compressa.

Per i Giudici, prima in Tribunale e poi in Appello, non ci sono dubbi: è legittima una condanna per il reato di «lesioni personali», reso più grave dall’«uso di un’arma». Giudici concordi anche sulla pena: «4 mesi di reclusione» per entrambi i ragazzi.

Arma. Inutile si rivela il ricorso in Cassazione, dove la condanna pronunciata in Appello viene confermata in toto.

Innanzitutto viene ritenuto irrilevante il richiamo all’utilizzo di un’arma c.d. ‘soft air’, ovvero ad aria compressa. A questo proposito i Giudici ricordano che «la circostanza aggravante dell’uso delle armi sussiste ugualmente anche qualora venga utilizzata un’arma giocattolo», e aggiungono che in questa vicenda non potevano esserci dubbi sulla «potenzialità lesiva» della carabina, considerando «le lesioni cagionate e giudicate guaribili in cinque giorni».

Per chiudere il cerchio, infine, viene anche rilevato che «l’avvenuta esplosione di pallini in gomma costituisce prova della mancata occlusione della canna» e ciò significa che vi è stato l’utilizzo di «un’arma impropria, ossia di uno strumento, potenzialmente lesivo, utilizzato a tutti gli effetti quale strumento lesivo, paragonabile ad un’arma».