Home Notizie utili OBBLIGATORI I DISPOSITIVI DI ALLARME SUI SEGGIOLINI AUTO DAL 1° LUGLIO 2019

OBBLIGATORI I DISPOSITIVI DI ALLARME SUI SEGGIOLINI AUTO DAL 1° LUGLIO 2019

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È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2018 la legge n. 117/2018 intitolata «Introduzione dell’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi». Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, indica una serie di provvedimenti che verranno attuati per informare i cittadini al riguardo.

 

Le modifiche al codice della strada. All’art. 1 la legge n. 117/2018 contiene le modifiche da apportare all’art. 172 codice della strada concernenti l’obbligo di installazione di dispositivi di allarme per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi.

In particolare, viene indicato che: «Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a 4 anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Tali specifiche del dispositivo sono definite con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che sarà approvato entro 60 giorni.

Le suddette disposizioni si applicano dal 1° luglio 2019.

Campagne di sensibilizzazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per il triennio 2019-2021, insieme al Ministro della salute, provvede ad informare in modo adeguato sull’obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme, nell’ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale.

Incentivi per l’acquisto. Per garantire l’effettivo acquisto dei dispositivi di allarme volti a prevenire l’abbandono dei bambini nelle auto chiuse, l’art. 3 della presente legge detta che possono essere previste, con appositi provvedimenti e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni fiscali limitate nel tempo.