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NON VEDE IL DISLIVELLO E CADE DAL MARCIAPIEDE, LA COLPA È DEL PEDONE

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Se il possibile danno può essere previsto ed evitato mediante l’adozione di cautele attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, deve considerarsi incidente il comportamento imprudente del danneggiato nella realizzazione del danno.

Il caso. Il Comune di Monza viene condannato dal Tribunale di Milano a risarcire il danno derivante dalle lesioni riportate da un pedone caduto a causa di una buca sul marciapiede.

La Corte d’Appello, riformando la pronuncia di primo grado rigetta la domanda risarcitoria, ritenendo interrotto il rapporto di causalità tra la cosa e le conseguenze lesive a causa della condotta negligente del pedone che non aveva prestato la consueta attenzione richiesta, che gli avrebbe impedito di cadere evitando il pericolo, ossia il dislivello presente sul marciapiede, poiché ampiamente visibile e prevedibile dalla danneggiata, consapevole dei dissesti del marciapiede. Il pedone ricorre per la Cassazione della sentenza, affidando il ricorso a due motivi.

Motivo di ricorso. In particolare, con il secondo motivo di ricorso, si ritiene che il comportamento disattento dell’utente non sarebbe idoneo ad esonerare l’ente pubblico proprietario della strada dalla responsabilità per custodia, tanto più che la luce artificiale era carente ed impediva di vedere chiaramente il pericolo.

Condotta del danneggiato. La Suprema Corte ritiene tale motivo inammissibile e ricorda che, in tema di responsabilità civile da cose in custodia, la condotta del danneggiato che interagisce con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, e richiede una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela.

Condotta evitabile. Dunque, se la situazione di possibile danno può essere prevista e superata mediante l’adozione di quelle cautele prevedibili in rapporto alle circostanze, deve considerarsi incidente il comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino a «rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro».

Modesti dislivelli. La Corte dichiara che dalla documentazione fotografica prodotta era evidente una pavimentazione caratterizzata da modesti dislivelli nella superficie, ampiamente visibili e non tali da costituire ostacoli al percorso pedonale. Dal momento che tali pericoli erano facilmente evitabili prestando un’ordinaria  attenzione, la Corte ritiene attribuibile la caduta al comportamento distratto del pedone.