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MULTE PIÙ BASSE DAL 1° GENNAIO: ECCO IL DECRETO

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Lucia Izzo 

Il D.M. del 31 dicembre 2020 conferma la riduzione degli importi delle sanzioni pecuniarie amministrative conseguenti a violazioni del C.d.S. stante l’andamento negativo dell’indice Istat nel biennio

Multe più basse dal 2021

A partire dal 1° gennaio 2021 calano gli importi delle multe. È l’effetto dell’aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia del 31 dicembre 2020 (qui sotto allegato).

La modificazione degli importi è prevista dall’art. 195, comma 3, del Codice della Strada, a norma del quale la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie dovrà essere aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

 

All’uopo, la norma chiarisce che dell’aggiornamento dovrà occuparsene il Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, fissando in base ai criteri suddetti, entro il 1° dicembre di ogni biennio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare dal 1 gennaio dell’anno successivo.

Variazione dell’indice FOI

L’atteso decreto ministeriale è arrivato giusto in tempo ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020. L’anno appena concluso si è rivelato particolarmente critico per l’economia e le attività economiche in generale.

L’andamento negativo determinato dalla crisi dovuta alla diffusione del Coronavirus in Italia, ha quindi impattato sul c.d. indice FOI (famiglie, operai e imprese), calcolato nel biennio tra dicembre 2018 e novembre 2020, il quale ha registrato un andamento negativo e, per questo, gli importi delle multe da quest’anno vedranno eccezionalmente una riduzione.

Il D.M. in esame prevede, infatti, che “la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni è aggiornata in misura pari all’intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei due anni precedenti, accertata dall’ISTAT nel -0,2%“.

Pertanto, “gli importi minimi e massimi delle medesime sanzioni efficaci sino al 31 dicembre 2020 si intendono sostituiti dai rispettivi valori aggiornati in riduzione” che sono contenuti nella tabella A che accompagna il decreto medesimo.

Decreto ministeriale: polemiche sui ritardi nell’adozione

I nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornati dal decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021 e l’emanazione del decreto l’ultimo giorno utile non ha mancato di scatenare critiche.

“Probabilmente è un record mondiale quello di un decreto che modifica le sanzioni che entra in vigore dopo 6 minuti dalla pubblicazione – afferma Giordano Biserni, presidente dell’Asaps (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale) – Come si fa ad organizzare e divulgare le nuove disposizioni se manca l’ufficialità?”.

Biserni sottolinea come siano “ancora pochi i Comandi che dal punto di vista tecnologico riescono a modificare immediatamente i sistemi informatici ed il rischio che in questi primi giorni dell’anno vengano inflitte sanzioni errate. Solitamente il decreto arriva negli ultimi giorni dell’anno ma mai era avvenuta una cosa simile, motivata pare da dubbi di qualche ministero sull’obbligo di diminuire gli importi, con minori entrate per lo Stato e gli enti locali”.

Riduzione delle sanzioni, quali sono escluse dall’aggiornamento?

Sempre Asaps evidenzia come “non si modificheranno ad esempio gli importi dei divieti di sosta, per l’utilizzo del cellulare alla guida e per il mancato uso della cintura di sicurezza. Caleranno invece gli importi per la mancata copertura assicurativa (da 868 euro a 866 euro), per il superamento della velocità nella fascia oltre i 40 km/h ed entro i 60 km/h (da 544 euro a 543 euro) ed oltre i 60 km/h (da 847 a 845 euro), in pratica le violazioni più gravi”.

Lo stesso decreto esplicita, comunque, alcune “sanzioni escluse dall’aggiornamento” che riguardano sostanzialmente le violazioni in materia di micromobilità elettrica e monopattini, introdotte nell’ultimo biennio.

In primis, l’aggiornamento non interessa le sanzioni di cui all’art. 59, comma 2-bis, C.d.S., introdotto dal D.L. 162/2019 (c.d. Milleproroghe, convertito con modificazioni dalla L. n. 8/2020). Si tratta delle sanzioni correlate alla circolazione di “veicoli con caratteristiche atipiche”, ovvero quelli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano tra quelli definiti dal Codice della Strada, per i quali non siano state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali da parte del Ministero dei Trasporti.

Importi invariati anche per quanto riguarda le sanzioni di cui ai commi 75-bis, 75-ter, 75-quater, 75-quinquies dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020). Si tratta delle sanzioni collegate alla circolazione con monopattini a motore con caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dalla legge e rispondenti ai requisiti tecnici ministeriali oppure senza rispettare le prescrizioni della legge inerenti i soggetti che possono condurli, le strade su cui la circolazione è consentita o vietata, i limiti di velocità e così via. Lo stesso vale per le sanzioni legate ai dispositivi di mobilità personale aventi caratteristiche tecniche e costruttive da quelle definite dal Ministero.