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MOTO CONTRO UN CASSONETTO POSIZIONATO MALE: CHI PAGA I DANNI?

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Brutta avventura per un centauro, che riporta serie lesioni. A finire sotto accusa sono il Comune e l’azienda che è responsabile della raccolta rifiuti. L’uomo, che comunque ha contribuito al 50 per cento a provocare l’incidente con la propria velocità, si vedrà versare 357mila euro come risarcimento.
Doloroso l’urto contro il cassonetto. Dolorose le ripercussioni per un centauro, che perde il controllo del proprio motoveicolo e finisce rovinosamente a terra.

 

Addebitabile anche a lui, a causa dell’eccessiva velocità, l’incidente verificatosi a tarda sera lungo una strada cittadina, ma evidenti sono pure le responsabilità del Comune e della società concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e avente la disponibilità e la custodia dei cassonetti. Decisiva la discutibile posizione sulla strada del contenitore utilizzato dai cittadini per depositare l’immondizia (Cassazione, sentenza n. 15860/19, sez. III Civile).

Cassonetto. Il fattaccio risale all’estate del 1997. All’epoca, in una serata di luglio, attorno alle 23, lungo una strada di Nuoro, un uomo, alla guida del proprio motoveicolo, «incrocia un altro mezzo proveniente dal senso opposto di marcia, si accosta in prossimità del margine destro della carreggiata, e urta la spalla e il braccio destri contro un cassonetto per la raccolta dei rifiuti, posizionato, senza la prescritta segnaletica orizzontale, in posizione obliqua sulla striscia di margine della carreggiata e sporgente almeno di 40 centimetri sulla corsia di marcia da lui percorsa».

A finire sotto accusa sono il Comune e la società a cui è affidato in concessione il servizio di raccolta dei rifiuti. Per i giudici del Tribunale, però, nessuna responsabilità è addebitabile all’ente locale, anche perché «il posizionamento irregolare del cassonetto era da attribuire esclusivamente al personale dipendente dell’azienda appaltatrice del servizio pubblico», e «la presenza del cassonetto non doveva essere segnalata, dovendo esso essere posizionato in uno spazio sterrato apposito».
Consequenziale la condanna in primo grado della società, obbligata a versare alla vittima dell’incidente 367mila euro per il danno biologico e 122mila euro per il danno morale.

Posizione. Di parere diverso, invece, i giudici d’appello – e poi quelli di Cassazione –, i quali, innanzitutto, attestano che metà della responsabilità per l’incidente va attribuita al centauro. Il restante 50 per cento di colpa va distribuito però tra Comune e azienda, che insieme dovranno versare alla persona danneggiata 313mila euro per danno morale e 46mila euro per il danno patrimoniale.
La lettura dell’episodio proposta dalla Corte d’appello è ritenuta corretta, e quindi confermata, dai giudici della Cassazione, che respingono i ricorsi proposti rispettivamente dal Comune, dall’azienda e dal centauro.

In sostanza, non vi sono dubbi, una volta ricostruita la dinamica dell’incidente, sulla corresponsabilità dell’ente locale e della società concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti. Centrale la valutazione della posizione irregolare, e sporgente sulla strada, del cassonetto.