di Lucia Izzo
Rischia l’addebito di responsabilità l’ecografista che durante l’esame, non per sua colpa, non rileva la malformazione del feto e formula una diagnosi di normalità morfologica. Se gli esami strumentali non consentono la visualizzazione del feto nella sua interezza, il sanitario ha l’obbligo di informare la paziente della possibilità di ricorrere a un centro di più elevato livello di specializzazione.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 30727/2019 pronunciandosi in merito alla vicenda di una coppia di genitori.
I due avevano convenuto in giudizio una ecografista, evidenziando come la stessa non avesse, durante l’ecografia morfologica, rilevato e diagnosticato una grave malformazione presente sul volto del feto.
In particolare, il medico non era riuscito a “vedere” la malformazione in quanto il bambino era voltato e il profilo facciale sul quale c’era la malformazione era nascosto. Nonostante non avesse visto il volto in modo chiaro, la dottoressa aveva comunque refertato la “normoformazione delle orbite, la normalità del profilo fetale, la normoformazione di labbra e narici” e così via.
La diligenza del sanitario
Nonostante l’istanza fosse stata respinta dai giudici di merito, secondo i quali nel corso dell’esame non erano emersi elementi di rischio o sospetto tali da indicare la necessità di esami ecografici più specifici, la Cassazione ritiene che la professionista non abbia rispettato le regole di diligenza.
Gli Ermellini rammentano che, in tema di responsabilità del medico chirurgo, la diligenza nell’adempimento della prestazione professionale deve essere valutata assumendo a parametro non la condotta dcl buon padre di famiglia, ma quella del debitore qualificato, ai sensi dell’art. 1176, comma 2 c.c., con la conseguenza che, in presenza di paziente con sintomi aspecifici, il sanitario è tenuto a prenderne in considerazione tutti i possibili significati ed a segnalare le alternative ipotesi diagnostiche (Cfr. Cass. 30999 /2018).
La diagnosi di normalità morfologica del feto
Ancora, in tema di responsabilità medica, il sanitario che formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non ne hanno consentito, senza sua colpa, la visualizzazione nella sua interezza, ha l’obbligo d’informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell’esercizio dcl diritto della gestante di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello non ha adeguatamente approfondito gli aspetti, pur richiamati in sentenza, relativi alla “posizione di vertice” e al “dorso orientato a destra” che gli appellanti avevano prospettato come fattori limitanti l’indagine.
Questi aspetti sono stati sbrigativamente liquidati come fattori che non potevano essere qualificabili come tali e che non implicavano accertamenti ulteriori, ma ciò, precisa la Cassazione, non è in sintonia con una corretta e adeguata valutazione della diligenza dell’ecografista, se solo si considera che proprio il dorso orientato a destra ha impedito l’esame del relativo profilo facciale ove, maggiormente, si sono poi evidenziate le gravi malformazioni lamentate dagli odierni ricorrenti.
E neppure è stato chiarito perché, sulla base di quanto detto, l’ecografista aveva formulato una diagnosi di normalità morfologica.