Home Notizie utili MAXI-MULTA PER IL PASSEGGERO SENZA BIGLIETTO CHE DÀ FALSE GENERALITÀ AL CAPOTRENO

MAXI-MULTA PER IL PASSEGGERO SENZA BIGLIETTO CHE DÀ FALSE GENERALITÀ AL CAPOTRENO

299
0

di Annamaria Villafrate

Con la sentenza n. 47044/2019 (sotto allegata) la Cassazione conferma la condanna alla maximulta di 45.000 euro per il reato di fraudolenta alterazione per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali irrogata alla passeggera beccata senza biglietto dal capotreno, a cui dichiara false generalità. Il capotreno, nel momento in cui procede all’identificazione di una persona che non ha titolo di stare sul mezzo perché priva del biglietto ed eleva una sanzione, riveste la qualifica di pubblico ufficiale, elemento necessario per ritenere integrata la fattispecie di cui all’art 495 c.p per la quale la passeggera è stata condannata.

 

Reato ex art. 495 c.p.

La Corte d’Appello riforma parzialmente la sentenza di primo grado nei confronti dell’imputata, condannata per il delitto di cui all’art 495 c.p., per aver dichiarato false generalità al capotreno di Trenitalia durante il controllo dei biglietti, sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria di 45 mila euro di multa.

False generalità al capotreno

Ricorre in Cassazione il difensore dell’imputata, lamentando la violazione di legge in relazione agli artt. 495 e 496 c.p. Nella fattispecie concreta il capotreno ha chiesto all’imputata le sue generalità e solo in seguito le ha trascritte nel modulo richiesta dei dati identificativi inviata alla Polizia ferroviaria. L’imputata inoltre al momento in cui ha declinato le sue false generalità al capotreno non era consapevole del fatto che sarebbero state riportate nel modulo da inviare alla polizia giudiziaria. Il fatto integrerebbe quindi la fattispecie di cui all’art 496 c.p, non quella più grave prevista dall’art 495 cp.

Le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 495 e 496 c.p.

Per comprendere al meglio la differenza tra i due reati, ossia quella contestata all’imputata in sede di giudizio e quella meno grave sostenuta dal difensore, vediamo cosa prevedono rispettivamente le due norme.

Art 495 c.p – 1. Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualita’ persona: “Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identita’ o di altre qualita’ personali, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Il fatto e’ aggravato se commesso nell’esercizio di una professione sanitaria.”

Art 496 c.p – False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: “Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”

Maximulta per la passeggera del treno senza biglietto che dichiara false generalità

La Cassazione con sentenza n. 47044/2019 dichiara il ricorso infondato. Prima di tutto la corte ritiene di dover chiarire se il controllore ferroviario possa essere considerato un pubblico ufficiale. Precisazione necessaria visto che il “delitto ex art 495 c.p è configurabile esclusivamente in relazione a false dichiarazioni o attestazioni rilasciate al pubblico ufficiale, mentre il meno grave delitto ex art 496 c.p è integrato da dichiarazioni false rilasciate al pubblico ufficiale o anche all’incaricato di pubblico servizio, ragion per cui escludere la qualità di pubblico ufficiale indirizzerebbe la soluzione della questione verso la sussumibilità del fatto nella fattispecie astratta ex art 496 cp.”

La corte, discostandosi dall’orientamento che qualifica il controllore come incaricato di pubblico servizio, sposa la teoria opposta che lo qualifica come vero e proprio pubblico ufficiale in quanto: “la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che il personale di Trenitalia s.p.a. che sia incaricato del controllo dei biglietti di linea riveste la diversa qualifica di pubblico ufficiale, poiché tra le sue mansioni rientra, altresì, il dovere di constatare i fatti e procedere alle relative verbalizzazioni nell’ambito delle attività di prevenzione e di accertamento delle infrazioni relative ai trasporti.” Per la Corte quindi nel caso di specie il controllore rivestiva senza dubbio la qualifica di pubblico ufficiale. Egli ha infatti svolto una funzione identificativa di accertamento e certificazione finalizzata alla eventuale elevazione della sanzione.

Per quanto riguarda quindi la riconducibilità della fattispecie concreta al reato di cui all’art 495 o 496 c.p gli Ermellini ritengono che: “le false generalità nel caso in esame erano declinate dalla ricorrente in assenza di documenti di identità, assumendo, pertanto, proprio il carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le qualità personali del dichiarante. Si è, infatti, chiarito che deve essere qualificata ai sensi dell’art 495 c.p la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni – in assenza di altri mezzi e/o documenti di identificazione – rivestono carattere di attestazione finalizzata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali; quindi, ove mendaci, sono idonee ad integrare la falsa attestazione, che costituisce l’elemento distintivo del reato di cui all’art. 495 c.p. rispetto all’ipotesi di reato di cui all’art. 496 cod. pen.”