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LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, VIA LIBERA DEL GARANTE DELLA PRIVACY

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Definite le norme per il trattamento dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per partecipare alla lotteria degli scontrini servirà avere uno codice

Elena Leoparco

Risolte le criticità legate alla riservatezza dei partecipanti, l’Autorità Garante della Privacy ha espresso parere favorevole sulla cosiddetta “Lotteria degli scontrini”, misura inserita dal Governo nella Legge di Bilancio per contenere il fenomeno dell’evasione fiscale.

 

Tra i numerosi aspetti approfonditi dal Garante, particolare attenzione è stata posta sull’utilizzo del codice lotteria (in alternativa al codice fiscale): una misura ritenuta efficace per la tutela dei consumatori a fronte di una raccolta massiva e su larga scala di dati presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’Agenzia delle entrate, e, per come è organizzata la lotteria, anche presso gli esercenti.

Come si partecipa alla lotteria degli scontrini

Il codice lotteria, pseudonimo del codice fiscale, consente infatti di rendere le informazioni raccolte non riconducibili al singolo individuo senza informazioni aggiuntive e permette al consumatore di non fornire all’esercente il codice fiscale, da cui sono ricavabili anche informazioni su sesso, data e luogo di nascita, non necessarie per partecipare al concorso.

Per partecipare alla lotteria il consumatore, al momento dell’acquisto, dovrà esibire all’esercente il proprio codice lotteria in formato cartaceo o elettronico (ad es., codice a barre).

Il codice, ottenuto utilizzando una funzione disponibile nell’area pubblica del “Portale Lotteria” dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, generato casualmente, sarà composto da 8 caratteri alfanumerici e associato in modo univoco al codice fiscale. Ogni consumatore potrà generare più codici lotteria, tutti ugualmente validi ai fini del concorso.

Il trattamento dei dati

L’Agenzia delle entrate estrapolerà i dati necessari dai singoli scontrini trasmessi dagli esercenti (partita iva e denominazione dell’esercente, numero dello scontrino, data e ora dell’acquisto, importo, modalità di pagamento, codice lotteria) e li trasmetterà al “Sistema lotteria” dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestito con il supporto di Sogei.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli convertirà in biglietti virtuali della lotteria i dati degli scontrini che, a maggior tutela dei consumatori, conserverà separatamente dagli abbinamenti tra i codici fiscali e i codici lotteria. Successivamente all’estrazione dei biglietti, personale autorizzato dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà risalire all’identità del consumatore per attribuire e comunicare la vincita.

I dati potranno essere utilizzati solo ai fini della lotteria. Ogni ulteriore trattamento sarebbe, infatti, incompatibile in considerazione del contesto e delle modalità con le quali sono stati raccolti, che non prevedono l’identificazione del consumatore né al momento della generazione del codice lotteria né in quello dell’acquisto.

Il consumatore potrà accedere alla sezione riservata del Portale lotteria per consultare gli scontrini e i biglietti virtuali associati, verificare le vincite ed esercitare i propri diritti in modo semplificato.

Nella fase di prima applicazione, le prestazioni sanitarie e le fatture elettroniche non entreranno a far parte della lotteria, fino all’adozione di un successivo provvedimento, da adottare sentito il parere del Garante.