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LO SCANTINATO NON È UTILIZZABILE COME UFFICIO: IL CONDUTTORE DOVEVA ACCERTARE L’IDONEITÀ ALL’USO

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Il Tribunale di Palermo condannava un uomo al pagamento dei canoni di locazione di un immobile. Il condannato proponeva opposizione, sostenendo che la locatrice non aveva adempiuto all’obbligo contrattuale di garantirgli il godimento dell’immobile secondo l’uso convenuto, tramite un certificato di agibilità dei locali che avrebbe consentito all’uomo di svolgervi attività odontoiatrica.

Il certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Palermo, dichiarando la non destinazione ad uffici del piano cantinato, avrebbe reso impossibile al conduttore l’ottenimento dell’autorizzazione a esercitare la sua attività. La Corte d’appello del capoluogo siciliano rigettava l’opposizione, affermando che il locatore non è tenuto a garantire che il bene dato in locazione sia conforme all’uso a cui il conduttore lo vuole destinare, salvo specifica obbligazione in tal senso.

 

Il dentista ricorre in Cassazione. Sorvolando sulla dubbia ammissibilità dei motivi di ricorso, la Suprema Corte (sentenza 12880/15) condivide la decisione della Corte territoriale, secondo cui la clausola contenuta nel contratto che precisava l’uso a cui l’immobile locato doveva essere destinato aveva il semplice fine di indicare le utilizzazioni concesse al conduttore ed assentite dal locatore. I Giudici di merito hanno correttamente escluso che, salvo specifica pattuizione, una tale clausola (relativa all’obbligo del conduttore di ottenere espressamente l’autorizzazione a svolgere qualunque attività diversa da quelle elencate) possa essere interpretata come assunzione da parte del locatore della garanzia che l’immobile in locazione fosse idoneo nella sua totalità all’uso autorizzato.
Menzionando una giurisprudenza precedente (Cass., sez. III Civile, n. 13395/07), gli Ermellini osservano infatti che, salvo diversa e specifica pattuizione, incombe esclusivamente sul conduttore verificare l’idoneità all’uso dell’immobile, non bastando a tal fine la semplice enunciazione nel contratto che l’immobile deve essere destinato ad un determinato uso. Premesso che l’agibilità può essere concessa in relazione a diverse destinazioni d’uso, in assenza di ulteriori specificazioni e garanzie, l’obbligo del locatore di fornire il certificato di agibilità va riferito agli usi che si possono considerare normali in relazione alla tipologia e alla conformazione dei locali. Ed è considerato normale e prevedibile che, come nel caso di specie, sia consentita l’agibilità ad una superficie cantinata come solo deposito, a differenza degli altri piani destinabili normalmente ad abitazioni o uffici.
Nel caso di specie, la locatrice non poteva presumere o prevedere che, tra le numerose attività descritte dal contratto come inerenti all’odontoiatria, un piano cantinato da destinarsi a deposito non fosse in alcun modo utilizzabile, malgrado la piena agibilità di tutti gli altri piani dell’immobile, conformemente al certificato di agibilità fornito dalla locatrice. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.