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LIBRETTI AL PORTATORE, ESTINZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018

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Scadenze rilevanti sul fronte antiriciclaggio: entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, nonché i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovranno essere estinti. Lo ricorda, con un comunicato stampa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Antiriciclaggio. Entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovranno essere estinti. Tale obbligato è previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 concernente misure di contrasto al riciclaggio. 

Cosa fare se si è in possesso di un libretto al portatore? Entro il 31 dicembre 2018 il portatore deve presentarsi agli sportelli della banca o di Poste italiane S.p.A. che hanno emesso il libretto e scegliere una delle tre seguenti modalità di estinzione:

– chiedere la conversione del libretto al portatore in un libretto di risparmio nominativo;
– trasferire l’importo complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o su altro strumento di risparmio nominativo;

– chiedere la liquidazione in contanti del saldo del libretto.

Dopo questo termine temporale i libretti al portatore saranno inutilizzabili. Banche e Poste italiane non potranno dar seguito a richieste di movimentazioni sui libretti e, fermo restando l’obbligo di liquidazione del saldo del libretto a favore del portatore, saranno obbligate a effettuare una comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale applicherà al portatore una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.