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LA PATENTE VALE DAVVERO COME DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO?

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di Lucia Izzo

Un dubbio comune, quando viene richiesto un documento di riconoscimento, è se possa essere considerata tale la patente di guida, al pari della carta d’identità.

Non è infrequente, infatti, che esibendo la patente di guida, ad esempio in banca o innanzi alla pubblica amministrazione, questa venga considerata inidonea.

Ma così non è, secondo la legge italiana.

 

La norma di riferimento è l’art. 35 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Dpr n. 445 del 28.12.2000) secondo cui “sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato”.

Ma vale lo stesso anche per la nuova patente di guida plastificata?

Anche qui la risposta è affermativa e la conferma viene data dal Ministero dell’Interno con la circolare M/2413/8 del 14 marzo 2000.

Il documento chiarisce che il carattere di documento di identificazione personale “contraddistingue tuttora la patente di guida”.

Anche il nuovo documento plastificato, infatti, contiene i requisiti prescritti dall’art. 292 del R.D. 6.5.1940, n. 635 il quale considera equipollenti alla carta d’identità ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un’amministrazione dello Stato

Ma, attenzione, quanto detto vale solo all’interno dei confini italiani poichè diverse sono le disposizioni vigenti nei diversi stati esteri.