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L’IVA SULLE BOLLETTE DELLA LUCE È DOVUTA?

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Avv. Alessandra Elisabetta Di Marco

Si deve pagare l’Iva sulle bollette della luce? E se sì su quali somme? Secondo una ormai nutrita giurisprudenza, l’Iva non può essere calcolata sugli oneri generali di sistema. L’ultima sentenza in ordine di tempo è quella della Commissione Tributaria di Varese (IV sezione n. 504/2019) che ha riconosciuto il rimborso della quota Iva calcolata anche sugli oneri suddetti.

Cosa sono gli oneri generali di sistema

Ma cosa sono questi oneri generali di sistema? Nelle fatture di energia elettrica oltre alle voci: spese per l’energia elettrica e spesa per il trasporto, compare anche la spesa per “Oneri generali di sistema”.

 

A ben vedere non esiste una definizione molto chiara degli stessi, l’unico dato certo è rinvenibile sul sito dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ove proprio gli oneri generali di sistema sono definiti come: “gli importi fatturati per la copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistemo elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico. Il prezzo complessivo comprende, dal 1 gennaio 2018, le componenti Asos (oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92) e ARIM /rimanenti oneri generali)”.

Pertanto non si tratta in verità di spese attinenti al servizio elettrico, in quanto non si tratta di un servizio utilizzato direttamente dal consumatore finale.

Iva in bolletta: su cosa va calcolata

L’iva (imposta sul valore aggiunto) disciplinata dal D.P.R 633 del 26 ottobre 1972, non è altro che un’aliquota che si applica sul prezzo finale di cessione di un bene e prestazioni di servizio.

Perchè possa trovare applicazione l’Iva è necessario che il consumatore possa disporre in modo diretto di un bene o di una prestazione di servizio.

Ora nel caso delle bollette di energia elettrica effettivamente gli utenti pagano per ricevere il servizio: ovvero per poter disporre dell’energia elettrica.

Il calcolo corretto dell’IVA pertanto andrebbe fatto solo ed esclusivamente sulla quota indicata in bolletta alla voce: spesa per la materia energia, e non anche conteggiata sulle restanti parti che già di per sé costituiscono una imposta, queste ulteriori spese infatti non possono concorrere ad aumentare la base imponile sui cui poi calcolare l’Iva finale.

La decisione della CTP di Varese

Di tale avviso, è risultata la Commissione Tributaria di Varese la quale ha riconosciuto che gli oneri generali di sistema non sono altro che dei contributi versati da ogni singolo utente che vanno a finanziare le politiche dello Stato.

Pertanto, secondo la su indicata pronuncia tutte le fatture di energia elettrica dovrebbe prevedere il conteggio dell’Iva solo ed esclusivamente sulla quota dovuta per l’energia elettrica e non anche su altre quote.