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L’INGANNO DEL CONTACHILOMETRI ALTERATO

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I chilometri percorsi da una autovettura sono tradizionalmente considerati dai consumatori come il fattore decisivo per l’acquisto dell’usato: la soglia critica è 100.000 Km, concetto nato negli anni ’60 quando in effetti questo valore era il limite della possibilità di durata di un veicolo, a meno di costosi interventi meccanici. Oggi le auto sono diverse, i 100.000 Km si fanno in 4-5 anni, ma restano un limite psicologico difficilmente superabile dal consumatore medio.

 

E così, ora come allora, il commerciante senza scrupoli sa come ringiovanire la vettura, facendo apparire un valore di percorrenza che ritiene “di sicurezza” per vendere al meglio. Con lo sviluppo delle flotte a noleggio, poi, il fenomeno è diventato virale e gli artigiani che hanno imparato i trucchi per soddisfare la domanda non temono crisi.

I modi per scoprire la verità sono vari: la magagna è tipicamente svelata da un talloncino adesivo che riporta un cambio dell’olio ad una percorrenza ben superiore, oppure dalla verifica nel data base della casa da parte di un’officina autorizzata che ha registrato un tagliando a percorrenza superiore, oppure con una verifica alla centralina…

Come difendersi? Vediamo cosa fare, cominciando col ricordare che la vendita di un veicolo con conta Km alterato è una “pratica commerciale scorretta” perché impedisce al consumatore di valutare i maggiori costi di manutenzione futura che ne derivano.

La competenza in materia di pratiche commerciali scorrette è dell’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che è giá intervenuta pesantemente sul problema: il primo consiglio, in caso di sospetto, è quindi quello di “minacciare” una segnalazione all’Autorità Antitrust, magari con l’assistenza di una associazione di consumatori.

Attenzione al contratto di vendita

Probabilmente avete firmato delle sciocchezze, del tipo “vista e piaciuta” oppure frasi prive di senso sul fatto che siete consapevoli che l’auto è usata e può presentare difetti non meglio identificati; sempre più spesso sentirete parlare di un “certificato di conformità” rilasciato non si sa da chi, con valutazioni soggettive e discrezionali sullo stato del veicolo.

Se vi hanno fatto firmare un documento che dice, ad esempio, che il motore è “in stato d’uso conforme all’età e alla percorrenza”, per il venditore sarà la scusa per giustificare qualsiasi guasto al motore.

Insomma la maggior parte dei contratti è zeppa di clausole vessatorie o limitative dei diritti sanciti dal Codice del Consumo.

E’ davvero imbarazzante il catalogo degli slogan utilizzati dall’astuto venditore. Ecco una casistica tipica:

  1. Veicolo perfetto come nuovo!
  2. Veicolo tenuto in modo maniacale!
  3. Abbiamo fatto controllare tutto!
  4. La macchina sta bene, sempre in garage, usata pochissimo!
  5. Questa auto è garantita!

In questi casi potrete sostenere che il guasto è un difetto di conformità, facendo riferimento all’articolo 129, 2° comma, del Codice del Consumo: spetta al Venditore l’onere della prova, cioè dimostrare che il difetto è dovuto a imperizia o negligenza del guidatore oppure che è imputabile al pregresso utilizzo. Tuttavia ricordate che il contachilometri manomesso è di per sé un difetto di conformità: avete pagato certamente più di quanto dovuto e dovrete affrontare costi maggiori in futuro!

Le tre aree di responsabilità del venditore

Dal punto di vista del Codice del Consumo (ma anche del Codice civile) il conta Km alterato significa aver venduto una cosa per un’altra e quindi vi sono responsabilità “contrattuali” ben definite. E poco importa se la manomissione è opera del venditore o è stata fatta su suo ordine o da terzi prima che il veicolo fosse nella disponibilità del venditore; in sostanza spetta al Venditore verificare ciò che vende, applicando la dovuta diligenza professionale, come puntualmente confermato in ogni provvedimento dell’Antitrust in materia.

Ne discende che la responsabilità del Venditore può riguardare molteplici aspetti:

  1. Penale per frode in commercio e truffa (su querela del danneggiato) se vi sono prove che la manipolazione del conta Km è avvenuta DOPO la presa in carico del veicolo da parte del venditore, su sua disposizione.
  2. Contrattuale, per aver venduto una cosa per un’altra
  3. Istituzionale, per pratica commerciale scorretta

Le tre arre di responsabilità sono concomitanti, cioè il Venditore puó essere chiamato a rispondere di tutte e tre!

Azioni a tutela del consumatore

Quando avete in mano una prova del contachilometri scalato dovete passare all’azione: ricordate che dovete agire entro il termine della garanzia legale  di 24 mesi, a meno che ci sia un accordo esplicito per la riduzione a 12 mesi (è falsa l’equazione usato = 12 mesi di garanzia).

Può essere consigliabile inviare raccomandata AR al Venditore, contestando al venditore un difetto di conformità grave, ai sensi dell’articolo 129 CdC; se la differenza supera i 50.000 Km non è sanabile e dovete esigere la risoluzione del contratto, come disposto dall’articolo 130 del CdC; se fosse sotto i Km 50.000, potete richiedere una riduzione del prezzo di vendita e in questo vi può aiutare la norma UNC DOC 01 emanata dall’Unione Nazionale Consumatori

Attenti ai termini, la contestazione deve partire entro 60 giorni dalla scoperta del difetto ed entro l’ultimo giorno del periodo di garanzia legale.

Se il Venditore accampa scuse di ogni genere, segnalate il tutto all’AGCM (www.agcm.it), come pratica commerciale scorretta, perché disponga le sanzioni previste dal CdC (da € 5.000 a € 5.000.000). Per la segnalazione all’AGCM nn vi sono termini di prescrizione (e non serve un avvocato).

Se non trovate un accordo, purtroppo dovrete avviare un’azione legale, presso il foro competente per la vostra residenza (qualsiasi deroga vi abbiano fatto firmare a questo proposito, non tenetene conto, il Giudice è sempre quello della residenza del consumatore) e potrebbe essere utile, in caso sospettiate una truffa, di depositare una denuncia ai Carabinieri o a un commissariato di Polizia, perché accerti l’eventuale reato e proceda con l’Autorità Giudiziaria: ovviamente dovete presentare ogni prova di cui disponete per dimostrare la responsabilità diretta del Venditore.

Rimedi alternativi: Nel caso in cui il Venditore sia in buona fede (e la macchina vi piace davvero) oggi potete richiedere un “rimedio” aggiuntivo, applicando la norma UNC DOC 01; la norma prevede un modello predittivo, che determina gli eventi ragionevolmente prevedibili dopo l’acquisto, fino a 4 anni, in funzione della percorrenza dichiarata, della manutenzione pregressa e della percorrenza che pensate di fare all’anno.

La norma prevede un “peso” per ogni evento, in base alla classe di costo assegnata ad ogni evento e determina un “Indice di Uso Pregresso” (IUP), sulla base di dati oggettivi e tracciabili: la percorrenza dichiarata; la situazione della manutenzione pregressa; la percorrenza attesa nel periodo di garanzia.

Nel caso di kilometraggio alterato lo IUP sarà sensibilmente migliore di quello con la percorrenza effettiva e ciò giustifica un prezzo più alto ma gli eventi naturali saranno considerati difetti di conformità e quindi a carico del venditore.

Una soluzione alternativa al contenzioso derivante dal conta Km alterato, che ha giá precedenti può essere l’impegno del venditore a intervenire sugli interventi che scadranno nel periodo di garanzia, in modo da riportare lo IUP al valore contrattuale, oppure rimborsare la differenza di prezzo giustificata dal minor valore di IUP rispetto a quello contrattuale, che può facilmente arrivare al 40 – 50% del valore di riferimento, che significa fornire i mezzi per affrontare le riparazioni che la maggiore percorrenza imporrà.

A chi rivolgersi per aiuto

L’Unione Nazionale Consumatori, che ha emesso la norma UNC DOC 01, vi può assistere fino al momento in cui deciderete di adire le vie legali; in questo caso potranno indicarvi un legale esperto del Codice del Consumo.

Per contattare i nostri esperti vai allo sportello Auto e moto sul nostro sito.

Se non siete consumatori ed avete acquistato il veicolo per “fini aziendali”, dovrete contestare il “vizio” nella cosa venduta, ma avete solo 8 giorni dalla scoperta del problema, a meno che non possiate provare che il venditore conosceva il problema o addirittura lo ha causato lui. In questo caso si tratta di “vizio occulto” e in questo caso NON ci sono termini ma è consigliabile rivolgersi tempestivamente ad un legale.

Autore: Valentina Greco