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ARBITRO ASSICURATIVO, DA OGGI SI PUÒ PRESENTARE RICORSO

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Da oggi è possibile presentare ricorso all’Arbitro assicurativo (AAS), uno strumento semplice ed economico di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa

Parte da oggi l’Arbitro assicurativo per la risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa. Entra in azione dunque uno strumento arbitrale “semplice, rapido ed economico di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa”, pensato per offrire soluzioni sostenibili alle controversie nel settore assicurativo.

Va a colmare un vuoto, evidenzia l’associazione CRTCU: “Dopo l’istituzione degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie per il settore bancario (ABF – 2009) e per i servizi finanziari (ACF – 2016) – ormai consolidati e in grado di risolvere con successo ogni anno migliaia di controversie – l’Italia colma finalmente una lacuna rilevante, offrendo tutela a milioni di assicurati”.

L’Arbitro assicurativo è un sistema che opera sotto la vigilanza dell’Ivass, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, e ha l’obiettivo di assistere i consumatori nella risoluzione rapida, alternativa, e a costi contenuti delle controversie con le compagnie assicurative oppure con gli intermediari assicurativi.

Controversie con le compagnie assicurative, cosa fa l’Arbitro assicurativo

Da oggi si può dunque presentare ricorso. Online sul sito dell’Arbitro si trova il video informativo e tutte le FAQ per capire come si svolge la procedura. Il ricorso può essere presentato contro un’impresa di assicurazione e/o un intermediario assicurativo, esclusivamente on line sul portale e non è necessaria l’assistenza di un avvocato. Si possono rivolgere all’AAS il contraente, l’assicurato e il beneficiario di un contratto assicurativo oppure il danneggiato che può agire direttamente contro l’impresa di assicurazione (ad esempio, in caso di RC Auto).

Non sono ammesse perizie, testimonianze o dichiarazioni verbali perché l’arbitro assicurativo decide solo sulla base dei documenti che si presentano. Il ricorso si conclude entro 180 giorni, con un termine che può essere prorogato di altri 90 giorni per i casi più complessi.

La procedura, costi e limiti risarcitori

Il consumatore deve versare un contributo di 20 euro, che però gli viene rimborsato dalla controparte in caso di esito favorevole del ricorso. Le imprese di assicurazione versano un contributo fisso di 200 euro, mentre gli intermediari sono tenuti al pagamento di 100 euro.

Quando il ricorso ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’AAS ha dei limiti di valore.

L’Arbitro è competente per le controversie con compagnie assicurative e/o intermediari nei seguenti ambiti, entro specifici limiti di valore:

  • Assicurazioni sulla vita: fino a 300.000 euro per le polizze caso morte e fino a 150.000 euro per le polizze caso vita (incluse le cosiddette polizze di risparmio);
  • Assicurazioni contro danni: fino a un valore massimo della controversia di 25.000 euro; per le azioni dirette il limite è fissato a 2.500 euro.

Sono escluse le controversie per le quali siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo, nonché quelle relative a eventi verificatisi da oltre tre anni.

Le decisioni dell’Arbitro assicurativo non sono giuridicamente vincolanti, ma producono effetti rilevanti. In caso di mancata ottemperanza da parte dell’assicurazione o dell’intermediario, la decisione viene pubblicata sul sito dell’AAS per un periodo di cinque anni. Inoltre, l’assicurazione o l’intermediario è tenuto a pubblicare la decisione sul proprio sito internet per sei mesi. Resta in ogni caso salva la facoltà per entrambe le parti di adire l’autorità giudiziaria.