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L’IMPIANTO AUTONOMO DI RISCALDAMENTO NON SOTTRAE IL CONDOMINO DALLE SPESE COMUNI

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Nel regolamento condominiale è nulla la disposizione che vieti incondizionatamente al condomino di distaccarsi dall’impianto comune di riscaldamento. La singola unità abitativa può predisporre un impianto autonomo e autosufficiente, essendo ogni singolo condomino libero di regolare i propri diritti e obblighi mediante convenzione.

 

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28051/2018.

Un condomino e un impianto di riscaldamento autonomo. Un condomino si distacca dall’impianto centralizzato di riscaldamento del condominio in cui abita, realizzando un imputano autonomo e autosufficiente per l’erogazione del relativo servizio. Decisione vista di mal occhio dai restati condomini che durante l’assemblea condominiale, tramite voto unanime, riconoscendo come illecita l’installazione dell’impianto autonomo, hanno deliberato per imputare i costi relativi della gestione dell’impianto comune di riscaldamento anche al condomino che si era preventivamente distaccato. Infatti, a dire dell’assemblea, il regolamento condominiale impediva il distaccamento di una singola unità abitativa dagli impianti comuni, installazioni quindi volte a garantire servizi funzionali alla conservazione dell’intero complesso edilizio.

Questioni giunte sino al giudizio di primo e di secondo grado, i quali rigettavano la domanda del singolo condomino relativa alla declaratoria di nullità della delibera condominiale che precludeva la possibilità di installare un impianto di riscaldamento autonomo e che escludeva quindi l’esonero del pagamento delle spese comuni.

Altro non rimane al singolo proprietario che ricorrere in Cassazione.

Consentita l’installazione di impianto autonomo. La Suprema Corte sottolinea quale sia l’aspetto preminente nella situazione prospettata: la funzionalità e la conservazione dell’intero complesso abitativo. Orbene, non è ravvisabile una previsione che vieti al condomino di distaccarsi dagli impianti condominiali comuni, i singoli condomini infatti «sono liberi di regolare mediante convenzione il contenuto dei loro diritti e dei loro obblighi mediante una disposizione regolamentare di natura contrattuale che diversamente suddivida le spese relative all’impianto».

La predisposizione di impianti autonomi è quindi ammessa salvo che la relativa installazioni non cagioni squilibri funzionali al condominio e non aggravi le spese per gli altri. Pertanto, costituisce un’obbligazione la corresponsione delle spese inerenti la conservazione dell’impianto centralizzato di riscaldamento e non il divieto di distacco dal relativo impianto. Tuttavia, l’installazione di un impianto autonomo comporta un’adeguata regolamentazione contrattuale, da adottare in sede assembleare, che suddivida diversamente le spese di gestione dell’impianto centrale di riscaldamento, spese imputabili quindi anche alle «unità immobiliari che non usufruiscano del relativo servizio (per avervi rinunciato o essersene distaccati)». I giudici dunque accolgono il ricorso.