Il risarcimento del terzo trasportato
Quando si verifica un sinistro stradale, i danni dallo stesso cagionati possono interessare non solo i conducenti ma anche i soggetti che si trovano a viaggiare a bordo dei veicoli coinvolti quali semplici passeggeri.
Il risarcimento del danno subito da tali soggetti è regolato in maniera specifica dal codice delle assicurazioni private, che se ne occupa all’articolo 141.
Chi risarcisce il terzo trasportato
Tale norma, nel dettaglio, prevede che il danno subito dal terzo trasportato è risarcito, come regola generale, dall’impresa presso la quale è assicurato il veicolo sul quale questi si trovava a viaggiare al momento del sinistro. L’unica eccezione è rappresentata dall’ipotesi in cui il sinistro sia stato cagionato da caso fortuito.
Di conseguenza, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente, per essere ristorato dei danni subiti il terzo trasportato deve avviare la procedura di risarcimento nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo secondo le modalità previste dall’articolo 148 del codice delle assicurazioni.
Il quantum del risarcimento
L’ammontare del risarcimento del danno è chiaramente commisurato al pregiudizio effettivamente subito dal terzo e accertato; tuttavia l’assicurazione ne risponde entro i limiti del massimale previsto dal contratto relativo al veicolo sul quale il terzo si trovava a viaggiare al momento del sinistro.
Se, però, il terzo ha subito un pregiudizio il cui ammontare eccede tale soglia, resta comunque fermo il suo diritto a farsi risarcire del maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è assicurato per un massimale superiore a quello minimo.
L’azione diretta
Se la procedura di risarcimento non va a buon fine, il terzo trasportato può agire in giudizio, anche in questo caso citando come convenuto l’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
Dovrà comunque attendere sessanta giorni in caso di danni alle cose o novanta giorni in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui ha chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno.
Resta ferma la possibilità per l’assicurazione del responsabile civile di intervenire in giudizio ed estromettere l’impresa citata, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.
Diritto di rivalsa
In ogni caso, l’impresa di assicurazione che ha risarcito il terzo trasportato ha sempre diritto di rivalsa di quanto pagato nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.