Per invalidi civili si intendono i cittadini affetti da minorazioni fisica, psichica o sensoriale, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Si considerano invalide anche le persone con più di sessantacinque anni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Non rientrano tra gli invalidi civili: gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro, gli invalidi per servizio, i ciechi e i sordomuti. Per queste categorie si applicano leggi diverse.
COME EFFETTUARE LA DOMANDA
La domanda per ottenere l’invalidità civile prende avvio con l’inoltro all’INPS del certificato medico telematico da parte del medico abilitato allo trasmissione, il richiedente potrà rivolgersi alla nostra associazione contattandoci attraverso lo sportello pensioni (servizio attivo solo per Roma e provincia) o recarsi a un patronato per l’inoltro della domanda di accertamento sanitario all’Istituto, al fine di verificare, sulla base delle minorazioni di cui il richiedente è affetto, il grado di invalidità.
Il richiedente verrà quindi convocato dalla competente Commissione Medica per l’accertamento del suo grado di invalidità, che ne stabilisce la percentuale, inviando all’istante un verbale. A seconda della percentuale di invalidità i richiedenti potranno ottenere dei benefici:
Percentuale di invalidità |
Benefici ottenibili |
fino al 33% |
Nessun riconoscimento |
dal 46% |
Iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata |
dal 33% al 73% |
Assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali |
dal 66% |
Esenzione ticket sanitario |
Dal 74% al 100% |
Prestazioni economiche |
QUALI SONO I REQUISITI DI ACCESSO PER OTTENERE I BENEFICI?
Tuttavia il grado di invalidità non è sufficiente per ottenere le prestazioni economiche. l’INPS procede alla verifica dei dati socio-economici (cittadinanza – residenza) e dei limiti reddituali. Al verificarsi dei requisiti riconosce la prestazione
– dell’assegno (74%-99%),
– o della pensione (100%),
– o nel caso di indennità di accompagnamento ai soggetti per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita è necessario anche non essere ricoverati in strutture sanitarie a carice dello Stato).
L’importo della provvidenza e i limite di reddito per l’ottenimento sono riassunti nella seguente tabella:
PER RIASSUMERE
Per richiedere l’accertamento dell’invalidità civile il primo passo è quello di recarsi dal medico curante e richiedere il certificato medico telematico, successivamente per la trasmissione della domanda di invalidità è possibile rivolgersi ai nostri esperti.
CHEMIOTERAPIA E INVALIDITA’ CIVILE
Forse non tutti sanno che la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto di accompagnamento al malato che si deve sottoporre a chemioterapia nel periodo di sottoposizione al trattamento.
In particolare la Cassazione Civile, con la sentenza del 1.3.1999 n.1705, ha riconosciuto che l’accompagnamento, trattandosi d’indennità e non di pensione, possa essere concesso anche per periodi circoscritti nel tempo, durante i quali il soggetto si trovi nelle condizioni sanitarie richieste dalle legge; la Suprema Corte, con la sentenza del 27.5.2004 n.10212, è tornata sull’argomento confermando che al malato che si deve sottoporre a chemioterapia e in condizioni di difficoltà spetta l’indennità di accompagnamento per il periodo delle cure “poichè nessuna norma vieta il riconoscimento del diritto ad indennità di accompagnamento anche per periodi molto brevi, addirittura inferiori al mese”;
Autore: Cristiano Guida