Home Le Notizie IMU 2014 SULLE ABITAZIONI E SUI TERRENI IN GRAN PARTE ILLEGITTIMA UNC...

IMU 2014 SULLE ABITAZIONI E SUI TERRENI IN GRAN PARTE ILLEGITTIMA UNC “NON SI COMBATTE COSI’ L’EVASIONE, AUMENTA SOLO IL CONTENZIOSO”

302
0

“A volte tornano”, ci risiamo, quasi a scadenze programmate nel tempo, arrivano richieste di pagamento per tributi arretrati e in gran parte incomprensibili.

Si tratta questa volta di richieste di pagamento relative all’IMU 2014 sulle abitazioni e sui terreni, indirizzate a molti contribuenti allo scadere dei cinque anni, nel vano tentativo di evitare la prescrizione quinquennale prevista per tali tributi.

E’ davvero paradossale, che ad ogni inizio anno, prosegue l’Avv. Saverio Cuoco, responsabile regionale dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria, nonostante tutti i sistemi informatici e telematici consentano in tempo reale di verificare la situazione contabile e scovare chi non ha effettivamente pagato, vengano ”attenzionati” i contribuenti, dopo parecchi anni, con il disperato tentativo di strappare qualche soldo dalla tasca degli stessi, appartenenti peraltro ad uno dei comprensori più poveri d’Italia, creando disagi a tutti quei cittadini, spesso anziani, che per errore o anche per non aver conservato le ricevute di pagamento, sono costretti, sottoponendosi ad estenuanti file presso la società Hermes Servizi Metropolitani, a dover dimostrare, con grave perdita di tempo, di essere in regola.

 

Introdotta con la Legge 147 del 2013 l’IMU entrata in vigore dall’anno 2014 in sostituzione dell’ICI, non è dovuta sull’abitazione principale ad eccezione dei fabbricati classificati alle categorie A/1, A/8 , A/9 ( appartamenti di lusso, castelli, ville, ecc.), per i quali l’imposta continua ad essere dovuta.

Numerose sentenze della Cassazione (rilevante la n° 28576 del 2017), hanno chiarito i termini della prescrizione del pagamento di Imu e Tasi e sui tempi entro cui il Comune può richiedere il mancato pagamento delle tasse sulla casa, indicandolo espressamente in cinque anni.

Sintetizzando, tutte le imposte sui tributi locali (quelli dovuti al Comune o alla Regione), si prescrivono in cinque anni, pertanto l’IMU e TASI relativa al 2014 potrà essere rivendicata dal Comune entro e non oltre il 31 dicembre 2019, salvo eventuali atti interruttivi che determinano una nuova decorrenza quinquennale. 

Capitolo a parte o per meglio dire “confusione a parte” ha determinato anche l’applicazione dell’IMU sui terreni agricoli e/o edificabili.

L’IMU agricola relativa all’anno 2014 è stata espressamente dichiarata illegittima dalle Commissioni Tributarie Provinciali, come è noto infatti,  il pagamento dell’IMU relativa al 2014 per i terreni agricoli, venne disposta con D.L. n°4 del 24 gennaio 2015 in netto contrasto con l’articolo 3 dello statuto del contribuente che dispone in materia tributaria: “le disposizioni tributarie non possono avere efficacia retroattiva e, relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte devono applicarsi solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che li prevedono” e pertanto dichiarata illegittima in quanto richiesta retroattivamente.

Pertanto l’IMU agricola in conformità alla normativa dettata dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 e successivi aggiornamenti, meglio conosciuta come lo “Statuto del contribuente”, non potrà essere applicata per l’IMU agricola degli anni 2014 e 2015.

Ribadiamo come più volte sostenuto che, l’enorme pressione fiscale a carico di cittadini e imprese (basti considerare anche lo spropositato aumento del 50% sui tributi per la pubblicità che grava sulle imprese e sul commercio), non giova a nessuno, tanto meno alle Istituzioni, perché in un simile contesto (se non si vuole dichiarare il dissesto familiare e/o imprenditoriale), è quasi naturale evadere, soprattutto al Sud, se si vuole sopravvivere dignitosamente come individuo e come impresa.

L’Unione Nazionale Consumatori Calabria, fornirà ogni chiarimento utile ai contribuenti che vorranno contattare la sede dell’associazione al sito www.uniconsum.it o al recapito telefonico 3288310045.