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ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE CENTRALE RISCHI

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In caso di illegittima iscrizione a una centrale rischi (Crif, Experian, CTC, Banca d’Italia) il consumatore non solo ha diritto a ottenere l’immediata cancellazione dei propri dati, ma ha diritto al risarcimento dei danni.

MANCATO PREAVVISO: prima della segnalazione la banca o la finanziaria sono tenute a inviare al consumatore il preavviso di segnalazione previsto dall’art. 4 comma 7 del “codice deontologico

In caso di omesso preavviso, da inviarsi con lettera raccomandata, è ravvisabile una responsabilità della società finanziaria o della banca che da diritto, oltre alla cancellazione della segnalazione illegittima, al risarcimento dei danni.

 

DANNO PATRIMONIALE

L’illegittima comunicazione a una centrale rischi configura una responsabilità extracontrattuale da fatto illecito e contrattuale per violazione di norme di comportamento esistenti tra banca e utente. Il consumatore deve provare il danno subito.

DANNO NON PATRIMONIALE

L’illegittimo trattamento dei dati del cliente è certamente idoneo a ledere il c.d. diritto alla reputazione di buon pagatore ed a integrare una violazione degli obblighi sul trattamento dei dati personali del consumatore.

In ipotesi di omessa comunicazione prima della segnalazione alla centrale rischi, perché possa configurarsi un danno non patrimoniale il consumatore deve però provare la lesione patita, dimostrando di godere della reputazione di buon pagatore che si assume essere stata lesa dalla segnalazione illegittima.

Se i tuoi diritti non sono stati rispettati, contatta l’Unione Nazionale Consumatori Calabria al seguente indirizzo di posta elettronica xsavio@libero.it o contatta il numero di cellulare 3288310045 per avere gratuitamente informazioni su eventuali pratiche scorrette azionate da società finanziarie e/o banche.