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IL NOTAIO RISPONDE SU… MANTENIMENTO DEI FIGLI

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Il mio ex marito, nonostante disponga di un discreto reddito, non adempie mensilmente ai suoi doveri di mantenimento nei confronti di nostro figlio, cosa posso fare?

La violazione degli obblighi di mantenimento, educazione e istruzione dei figli è sanzionata:
• penalmente (art. 570 c.p.);

 

  • • civilisticamente

– attraverso provvedimenti cautelari di distrazione dei redditi (una sorta di pignoramento dello stipendio presso terzi): l’attuale art. 316 bis c.c. prevede infatti che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. In caso di inadempimento, il presidente del tribunale (ordinario) può ordinare con decreto che una quota dei redditi o dello stipendio del genitore obbli- gato sia versata direttamente all’altro genitore o a chi (ascendente o tutore) sopporta materialmente le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei gli;

  • attraverso provvedimenti cautelari tradizionali di sequestro conservativo dei beni del debitore inadempiente (art. 671 c.p.c.);

fino ad arrivare alle misure più gravi, ovvero:

la decadenza dalla responsabilità genitoriale(art.330c.c.); – i provvedimenti discrezionali a tutela del minore (art. 333 c.c.);

la rimozione di un genitore dall’amministrazione (art. 334 c.c.).

Consiglio Nazionale del Notariato