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IL NOTAIO RISPONDE SU… DONAZIONI

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E’ possibile riservarsi la disponibilità del bene donato trasferendone al beneficiario solo la titolarità, conservando la disponibilità materiale e il godimento per tutta la vita (es. un immobile)?

 

Si può ottenere mediante la donazione con riserva di usufrutto: la legge infatti prevede che “è permesso al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio”. Benché la legge faccia riferimento nella norma relativa alla riserva al solo usufrutto, si ritiene che detta riserva possa riguardare anche altri diritti reali di godimento come il diritto di abitazione, il diritto di uso, il diritto di superficie, altro. La legge consente inoltre di prevedere la riserva del diritto di usufrutto, oltre che a proprio vantaggio, anche a vantaggio di un’altra persona o di più persone congiuntamente (in quest’ultimo caso, mai in successione l’una rispetto all’altra ma con estinzione dell’usufrutto alla morte del più longevo dei beneficiari). Il ricorso a questa particolare forma di riserva in sequenza è molto diffuso nella pratica, soprattutto nel caso in cui un genitore, proprietario esclusivo della casa di abitazione, intenda donare la nuda proprietà della stessa ai propri figli, riservando l’usufrutto per sé e dopo la propria morte a favore del coniuge.

Consiglio Nazionale del Notariato