Il figlio beneficiario di una donazione deve pagare un’imposta per i beni ricevuti?
Il trattamento fiscale della donazione (o di altro atto di liberalità o comunque a titolo gratuito) è simile a quello delle successioni: il figlio beneficiario deve pagare un’imposta per i beni e i diritti ricevuti. Anche in questo caso, l’imposta si applica solo al valore dei beni e dei relativi diritti eccedente la franchigia che spetta a ciascun figlio, detto di seguito base imponibile. La franchigia attualmente è pari a € 1.000.000,00.
Nel caso in cui tra i diritti ereditari siano inclusi anche immobili si applicano due ulteriori imposte per le quali non vale la franchigia indicata: l’imposta di trascrizione e l’imposta catastale, nelle stesse misure e modalità illustrate nel paragrafo precedente. La base imponibile, ai fini del calcolo dell’imposta di donazione, è costituita dal valore globale dei beni e dei diritti trasferiti.
Consiglio Nazionale del Notariato