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I CONSUMI DELL’ACQUA DEVONO ESSERE REALI E NON STIMATI:

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IL TRIBUNALE CONFERMA QUANTO DA SEMPRE SOSTENUTO DALL’UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI CALABRIA

La recentissima sentenza del 16 marzo 2022 emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria, conferma quanto da diversi anni l’Unione Nazionale Consumatori Calabria asserisce e cioè che le fatture relative al servizio idrico integrato, devono essere rapportate ai consumi reali e non presuntivi.

A ribadirlo è l’Avv. Saverio Cuoco il quale evidenzia come, in merito a tale argomento, l’associazione si era espressa con analoghe denunce già nel 2015 e nel 2017 e riguardava la quasi totalità degli immobili del comprensorio reggino, dove il Comune, non aveva effettuato la lettura dei contatori, applicando un consumo stimato anche per gran parte degli immobili in cui i titolari avevano diligentemente comunicato l’autolettura.

Il canone relativo al servizio idrico non è una tassa, ma è una tariffa e quindi va addebitato solo in presenza dell’effettiva erogazione del servizio e commisurata al reale consumo effettuato dall’utente, pertanto, non può ammettersi alcun calcolo presuntivo, altrimenti mancherebbe la base giustificativa del prelievo e l’ente erogatore del servizio godrebbe di un indebito arricchimento.

La stessa Corte di Cassazione con sentenza del 2017 e successive, sostiene che la pretesa di pagamenti del Comune, basata su un consumo minimo presunto o a “forfait” è illegittima in quanto l’importo del canone da corrispondere da parte dell’utente deve essere quantificato previa misurazione a contatore sulla base dei consumi, conformemente al principio di corrispettività proprio di un contratto sinallagmatico quale quello di somministrazione dell’acqua.

Nel giudizio posto in essere dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria, la ricorrente difesa dall’Avv. Silvana Marino, legale dell’associazione, ha eccepito l’illegittimità del credito preteso dall’Ente convenuto in quanto l’importo dell’avviso impugnato era stato calcolato utilizzando un criterio presuntivo e forfettario, prescindendo cioè dall’effettivo consumo di acqua erogata ed utilizzata dall’utente.

Lo stesso regolamento comunale, così come modificato con delibera del 7 agosto 2015 del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, espressamente prevede che la fatturazione debba avvenire in base ai consumi effettuati, essendo escluso, quindi, ogni riferimento a consumi stimati e prescrivendo inoltre l’obbligo per il Comune di effettuare il conguaglio in occasione di ogni lettura effettiva, almeno annualmente addebitando o accreditando all’utente la differenza tra l’effettivo consumo e quello fatturato presuntivamente.

In altri termini la sentenza statuisce un principio sostanziale e cioè: “almeno una volta l’anno l’Ente preposto deve procedere, dunque alla lettura del contatore per verificare i consumi effettivi ed, eventualmente, procedere al conguaglio. Il contatore infatti è essenziale per quantificare l’importo effettivamente dovuto dall’utente, senza dover ricorrere a criteri presuntivi che potrebbero dare risultati diversi e a volte sproporzionati rispetto all’effettivo consumo”.

La lettura del contatore si ravvisa quindi come un adempimento necessario e deve avvenire almeno una volta all’anno al fine di effettuare i dovuti conguagli e correggere i rapporti di “dare” e “avere” tra le parti.

Di tale lettura il comune o la società erogatrice del servizio deve dar prova, almeno una volta all’anno, con l’invio di un proprio delegato al domicilio dell’utente. Solo tale adempimento infatti riesce a determinare, con esattezza, gli importi dovuti dal consumatore sulla base dei consumi effettivi – e non semplicemente “stimati” – realizzati nel corso dell’anno.

In difetto di ciò, qualora la fattura sia sproporzionata può essere contestata e conseguentemente annullata.

Le fatture inviate viceversa a forfait, riportando un consumo stimato, determinano richieste di importi anche di migliaia di euro, ingenerando così un indebito arricchimento che grava sui bilanci delle famiglie.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’associazione allo 0965/24793 –  3288310045 o collegarsi al sito www.uniconsum.it