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I CANI ABBAIANO DI NOTTE: PADRONI CONDANNATI

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Definitiva la sanzione nei confronti di un uomo e di una donna: 300 euro di ammenda a testa. Essi hanno lasciato che i quadrupedi presenti nella loro villetta abbaiassero senza sosta in orario notturno, arrecando fastidio alle famiglie del vicinato.

I cani abbaiano ripetutamente di notte? Il loro comportamento è comprensibile, mentre va censurato l’atteggiamento dei proprietari, che non fanno nulla per impedire che vengano disturbate le famiglie del vicinato.

 

Consequenziale e legittima la condanna dei padroni per “disturbo della quiete pubblica”, con pena fissata in 300 euro di ammenda a testa (Cassazione, sentenza n. 38901, sezione terza penale, depositata oggi).

Fastidio. I fatti oggetto di processo coprono un periodo lungo quasi due anni, dal giugno 2013 all’aprile 2015. Sotto accusa un uomo e una donna, che «hanno detenuto presso la loro villetta alcuni cani che abbaiavano continuamente nella notte, impedendo il riposo e le occupazioni delle persone residenti nelle adiacenze».

A dare sostanza alle lamentele dei vicini di casa della coppia ci sono anche i riscontri effettuati da un vigile urbano e da un poliziotto, senza dimenticare, poi, un esposto firmato da ben trentuno persone.
Il quadro è chiaro, secondo i giudici del Tribunale, e sufficiente per pronunciare la condanna della coppia, puniti con «300 euro di ammenda a testa».

Questa visione è condivisa ora dalla Cassazione. Anche per i magistrati del Palazzaccio, difatti, gli elementi probatori a disposizione sono di facile lettura: «la prova del superamento della soglia della normale tollerabilità» dell’abbaiare dei quadrupedi «è desunta dalle deposizioni testimoniali di tre vicini di casa, di un vigile urbano e di un poliziotto», e quest’ultimo, in particolare, «accertò non solo che gli animali abbaiavano e che in casa non vi era nessuno, ma anche che sul cancello dell’abitazione vi era un cartello con la scritta “Sono una mamma, i cani abbaiano a molto tempo”».

Una volta accertato che «l’abitazione dove erano i cani» è «nell’esclusiva disponibilità» dell’uomo e della donna, se ne può dedurre la loro colpevolezza per il fastidio arrecato al vicinato dai quadrupedi. A questo proposito, i giudici tengono a sottolineare che «il dovere d’impedimento di strepiti di animai deriva dal mero possesso degli animali medesimi, a prescindere dal formale titolo di proprietà, essendo l’obbligo di impedimento collegato all’effettiva signoria sugli animali»

Indiscutibile, infine, «la diffusività del rumore, ben percepibile al di fuori dell’edificio da cui proveniva, in pieno orario notturno», e tale da «arrecare così disturbo al riposo di un numero indeterminato di persone, ossia i numerosi vicini che abitavano nelle adiacenze della villetta della coppia».